Mediazione obbligatoria non ripetibile per le domande riconvenzionali (Cass. civ. Sez. II n. 27272 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 è condizione di procedibilità del solo atto introduttivo del giudizio e non anche delle domande riconvenzionali. Ne consegue che il tentativo esperito prima della notificazione della citazione è sufficiente, senza che l’adempimento debba essere ripetuto nei confronti dei terzi chiamati in causa su istanza riconvenzionale. Al mediatore compete valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti; al giudice, ove possibile, esperire il tentativo per l’intero corso del processo. Nella vigenza del testo dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., la parte che chieda di produrre in appello documenti non depositati nei termini del primo grado deve dimostrare una causa di impossibilità non imputabile. In tema di actio finium regundorum, la prova del confine è ammessa con ogni mezzo in presenza di incertezza sulla sua collocazione, salvo che l’incertezza sia esclusa da un tipo di frazionamento unitario richiamato da entrambe le parti.
Il Fatto
Una società comproprietaria di un fondo conveniva in giudizio la proprietaria di fondi confinanti davanti al Tribunale, chiedendo il rilascio di una porzione di suolo occupata senza titolo e l’arretramento di un manufatto eretto in violazione delle distanze legali. La convenuta resisteva e spiegava domanda riconvenzionale di arretramento e risarcimento, con conseguente chiamata in causa degli altri comproprietari del fondo attoreo.
Prima della chiamata, su invito del giudice, le parti originarie esperivano il tentativo obbligatorio di mediazione, conclusosi con esito negativo. Cancellata dal registro delle imprese la società convenuta, la causa era riassunta nei confronti dei soci. Il Tribunale accoglieva la domanda di rilascio e di arretramento e rigettava le altre; la Corte di Appello confermava. I soccombenti ricorrevano per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo sulla mediazione obbligatoria. Richiamando Cass. Sez. U. n. 3452 del 2024, ribadisce che l’istituto opera come condizione di procedibilità del solo atto introduttivo e non delle domande riconvenzionali. Il tentativo svolto prima della citazione è dunque sufficiente, non essendo previsto l’onere di ripeterlo in relazione alle domande spiegate dalla convenuta né, per conseguenza, rispetto ai terzi chiamati.
Quanto alle produzioni documentali in appello, la Corte conferma l’insegnamento secondo cui, nella vigenza dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., grava sulla parte l’onere di dimostrare una causa di impossibilità non imputabile. La mera svista nella predisposizione delle buste telematiche non integra tale causa, né risulta dedotto un malfunzionamento del sistema informatico. Le censure non si confrontano, inoltre, con la statuizione sull’inesistenza di diritti di uso civico accertata dal Commissario competente.
Sul regolamento dei confini, il motivo è inammissibile: la determinazione del limes sulla base del tipo di frazionamento unitario richiamato da ambedue le parti costituisce apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità. La Corte ribadisce che non è proponibile un apprezzamento alternativo delle prove e che nell’actio finium regundorum la prova del confine è ammessa con ogni mezzo solo in presenza di incertezza sulla collocazione, nella specie esclusa.
Infondata è anche la censura sulla deroga alle distanze ex art. 9 d.m. n. 1444 del 1968: la disposizione riguarda la distanza tra fabbricati e non quella dal confine, e la convenzione urbanistica non prevedeva alcuna deroga. Inammissibile il motivo sulla nullità della citazione, veicolato per la prima volta in cassazione senza motivo di appello, nonché per dedurre un vizio di motivazione non più denunziabile.
È invece fondato il sesto motivo: la Corte di Appello aveva condannato i ricorrenti alle spese del secondo grado anche in favore di parti rimaste contumaci. La sentenza è cassata sul punto e, non essendo necessario ulteriore accertamento di fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., con eliminazione della condanna alle spese oggetto della doglianza e compensazione integrale delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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