Obbligo del MASE di concludere il procedimento di VIA per impianti PNIEC (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 202 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale disciplinato dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, i termini ivi previsti sono perentori ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241/1990. La perentorietà non comporta la perdita del potere in capo all’amministrazione, ma residua in capo alla stessa l’obbligo di provvedere con atto espresso e motivato sull’istanza del privato. La mancata espressione dei pareri nei termini, o l’adozione di pareri negativi, non elide tale obbligo. Il mero decorso dei termini procedimentali rende illegittimo il silenzio serbato dal MASE e fa sorgere, quale conseguenza diretta e automatica, il diritto al rimborso del 50% delle spese di istruttoria ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006.

Il Fatto

La società ricorrente ha proposto giudizio ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sulla conclusione della procedura di VIA avviata con istanza assunta al protocollo ministeriale il 19 dicembre 2023. Il progetto riguarda un impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 75,832 MW e le relative opere di connessione, da realizzarsi nel Comune di Aquileia.

Dopo la consultazione pubblica e l’acquisizione dei pareri della Regione e del Comune, il procedimento è rimasto privo di conclusione. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria dell’obbligo di provvedere, l’eventuale nomina di un commissario ad acta e la condanna al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’individuazione del fondamento normativo dell’obbligo di provvedere. Oltre alla disciplina generale dell’art. 2 della legge n. 241/1990, trova applicazione la normativa ambientale, che all’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 fissa i termini di conclusione del procedimento di VIA e detta prescrizioni speciali per i progetti PNRR e PNIEC. A tale categoria appartiene il progetto in esame, rientrando tra quelli inclusi nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima.

Vengono in rilievo, in particolare, l’art. 25, comma 2-bis, che impone alla Commissione di esprimersi entro centotrenta giorni dalla pubblicazione e al direttore generale di adottare il provvedimento entro i successivi trenta giorni, previo concerto; l’art. 25, comma 1, secondo cui la mancata o negativa espressione dei pareri non elide l’obbligo di pronuncia espressa; l’art. 25, comma 2-quater, sui poteri sostitutivi; e l’art. 25, comma 7, che qualifica perentori tutti i termini del procedimento.

Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la perentorietà dei termini non implica la perdita del potere, restando fermo l’obbligo di provvedere (TAR Lecce n. 431/2025). Richiama altresì la giurisprudenza amministrativa secondo cui il silenzio del MASE è manifestamente illegittimo per inosservanza della scansione temporale degli artt. 23 e ss. del d.lgs. n. 152/2006, in coerenza con il favor per le fonti rinnovabili (TAR Lazio n. 12670/2024; TAR Puglia n. 500/2024).

La mera ricostruzione della sequenza procedimentale è sufficiente: a fronte dell’istanza e della consultazione pubblica avviata dal 20.11.2024, il procedimento non risulta concluso, pur essendo decorso il termine complessivo di 130 più 30 giorni. Il Collegio dichiara pertanto l’illegittimità del silenzio e riconosce l’obbligo di provvedere con atto espresso e motivato, senza vincolo di contenuto, assegnando 90 giorni per le determinazioni finali.

Quanto al rimborso, il Tribunale afferma che il diritto al 50% delle spese di istruttoria discende quale conseguenza diretta e automatica dallo sforamento dei termini, quale forma speciale dell’indennizzo da ritardo (TAR Molise n. 224/2024; TAR Palermo n. 520/2025; TAR Lazio n. 1866/2025). La domanda, proposta congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, è decidibile in via incidentale. Il Collegio non ravvisa invece i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, stante la previsione legale di poteri sostitutivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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