Trasferimento studenti per gravi motivi: attesa del giudizio d’appello e rinvio della trattazione (TAR Campania n. 4977 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trasferimento degli studenti per gravi motivi ai sensi dell’art. 9 del r.d. n. 1269/1938, la trattazione del ricorso di primo grado può essere rinviata quando risulti imminente la pubblicazione di sentenze del Consiglio di Stato destinate a definire questioni analoghe, al fine di evitare pronunce potenzialmente difformi e di assicurare l’uniformità dell’interpretazione normativa. Il giudice amministrativo può pertanto disporre il rinvio dell’udienza di merito a data successiva, quando sussistano ragioni di opportunità processuale legate alla pendenza di un giudizio d’appello su fattispecie sovrapponibili a quella oggetto del gravame, a condizione che il differimento sia funzionale alla decisione e non determini un pregiudizio per le parti.
Il Fatto
Uno studente universitario iscritto all’Università degli Studi “Federico II” di Napoli presentava istanza di trasferimento di sede per gravi motivi ai sensi dell’art. 9 del r.d. n. 1269/1938, deducendo condizioni eccezionali di vulnerabilità psicofisica. L’ateneo, con la nota del 4 settembre 2025, rigettava la richiesta, ritenendo non sussistenti i presupposti per il trasferimento d’ufficio.
Il ricorrente impugnava il provvedimento dinanzi al TAR Campania, chiedendo l’accertamento dei gravi motivi legittimanti il trasferimento in entrata e, in via subordinata, la rimessione alla Corte costituzionale e alla CGUE delle disposizioni che non prevedono tale facoltà per gli studenti in condizioni eccezionali di vulnerabilità, ovvero l’adozione di misure cautelari per il riesame dell’istanza. L’Università si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
L’ordinanza si caratterizza per la sua natura interlocutoria: il Collegio rileva che per la data del 28 luglio 2026 è fissata dinnanzi al Consiglio di Stato, Sez. VII, l’udienza pubblica di trattazione del merito di diversi appelli avverso sentenze della medesima Sezione, che avevano riguardo a fattispecie analoghe a quella in esame.
La Sezione Quarta ritiene, pertanto, opportuno attendere il deposito delle decisioni d’appello, le quali potranno fornire un quadro interpretativo definitivo sulla questione del trasferimento per gravi motivi degli studenti in condizioni di fragilità, evitando così che la pronuncia di primo grado possa risultare contrastante con l’orientamento che il giudice di secondo grado andrà a stabilire. Il Collegio valorizza, in questa prospettiva, l’esigenza di uniformità e di economia processuale, optando per il rinvio della trattazione del merito a nuova udienza pubblica fissata al 19 novembre 2026.
La decisione si inserisce in un contesto di incertezza interpretativa circa l’ambito applicativo dell’art. 9 del r.d. n. 1269/1938 e il coordinamento con la disciplina dei trasferimenti introdotta dalle recenti normative ministeriali, questione sulla quale sono attese decisive indicazioni dal giudice d’appello.
Con tale provvedimento, il TAR Campania mostra di aderire ad una prassi processuale che consente di adeguare le proprie decisioni all’evoluzione giurisprudenziale, pur mantenendo fermo il proprio ruolo di giudice del caso concreto. L’esito finale del giudizio dipenderà, quindi, dall’interpretazione che il Consiglio di Stato darà della norma, con evidenti ricadute sulla posizione del ricorrente e, potenzialmente, su tutti gli studenti che versano in analoghe condizioni di salute.
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Nota della Redazione
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