Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1783 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente al beneficio economico della Carta elettronica, il TAR accerta l’inottemperanza e ordina all’Amministrazione di eseguire il titolo, con pagamento delle somme liquidate entro il termine assegnato. Alla parte spettano gli interessi legali dal dovuto fino al saldo effettivo, mentre la rivalutazione non è dovuta se il creditore non allega una sua incidenza maggiore rispetto al tasso legale. Non sono riconoscibili astreintes quando il credito, di natura pecuniaria, risulti già idoneamente tutelato dal riconoscimento degli interessi. Per il caso di perdurante inerzia va nominato commissario ad acta il dirigente indicato, che assume le funzioni solo su istanza del creditore.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, Sez. Lavoro, pubblicata nel dicembre 2024 e passata in giudicato per decorso del termine breve di impugnazione. Con quel titolo il giudice ordinario aveva accertato il diritto della docente, per l’anno scolastico 2022/2023, al beneficio economico di € 500,00 tramite erogazione della Carta elettronica del docente, condannando il Ministero a metterla a disposizione, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, e al rimborso delle spese di lite.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento. La ricorrente ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere la corresponsione delle somme liquidate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata a mezzo posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era inoltre infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non vi è contestazione sull’omesso adempimento: l’Amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato. Il ricorso è pertanto accolto.
Il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Quanto agli interessi, sono dovuti nella misura legale dal dovuto, in relazione alle singole annualità, fino al saldo effettivo. La rivalutazione è stata esclusa, non avendo la parte allegato un’incidenza superiore al tasso legale. Le astreintes non sono state riconosciute, perché il credito pecuniario appare già tutelato dagli interessi legali.
Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari. L’attività rientra nei suoi compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso.
Le spese del giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione, liquidate in € 400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi.
Nota della Redazione
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