Obbligo di provvedere sulla richiesta di appuntamento per il visto di studio (TAR Lazio n. 4954 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto di ingresso per motivi di studio costituisce un’istanza rivolta all’Amministrazione a norma della disciplina generale sul procedimento amministrativo ed è idonea a far sorgere l’obbligo di provvedere in capo all’Ambasciata. L’attivazione della procedura di rilascio del visto comprende la fase preliminare della convocazione dell’interessato, la cui durata, pur in mancanza di un termine legale espresso, non può protrarsi oltre un arco temporale ragionevolmente breve, individuato in via analogica nei quindici giorni previsti dall’art. 9, par. 2, del regolamento (CE) n. 810/2009 (c.d. Codice Visti). La sospensione dell’immatricolazione presso l’Università non osta all’accoglimento del ricorso avverso il silenzio, ove l’interessato comprovi l’intervenuta conferma di ammissione a un nuovo corso di studi.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, proponeva ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad in relazione alla richiesta di attivazione della procedura di rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, eccepiva la natura non provvedimentale della fase di fissazione dell’appuntamento, funzionale alla formalizzazione dell’istanza di visto. Il ricorrente, inoltre, con deposito documentale successivo, comprovava l’avvenuta conferma di ammissione a un corso di laurea magistrale, superando l’eccezione relativa alla sospensione dell’immatricolazione presso l’Ateneo di originaria destinazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale osserva che i presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio consistono nell’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione e nell’inerzia serbata oltre il termine di conclusione del procedimento. Nel caso di specie, la pretesa azionata riguarda l’attivazione del procedimento per il rilascio del visto, che richiede una fase preliminare di fissazione di un appuntamento presso l’Ambasciata. Tale fase rientra a pieno titolo nell’ambito del procedimento amministrativo ed è suscettibile di sindacato giurisdizionale: diversamente, si realizzerebbe un diaframma tra Amministrazione e amministrati sottratto a ogni forma di pretesa giustiziabile.

La Corte richiama l’art. 9, par. 2, del regolamento (CE) n. 810/2009, secondo cui l’appuntamento per la presentazione della domanda ha luogo, di norma, entro due settimane dalla richiesta. Pur non essendo la disposizione immediatamente precettiva per i visti nazionali, essa assume rilevanza sistematica, confermando la piena rilevanza giuridica della scansione temporale dell’intero procedimento, inclusa la fase preordinata alla convocazione.

Quanto ai termini, per la conclusione del procedimento il riferimento è ai novanta giorni dalla presentazione formale della domanda di cui all’art. 5, comma 8, D.P.R. n. 394/1999. Per la fissazione dell’appuntamento, invece, il termine — decorrente dalla diffida — non può che essere molto più breve, attesa la natura della materia, che attiene all’anno accademico in corso. Il Collegio fa applicazione del riferimento analogico ai quindici giorni del Codice Visti.

La richiesta di appuntamento si atteggia, pertanto, quale istanza idonea a far sorgere l’obbligo di provvedere, e l’inerzia dell’Ambasciata giustifica l’accoglimento del ricorso. Nessun rilievo ostativo assume la sospensione dell’immatricolazione, essendo stata comprovata la nuova ammissione. Il Collegio ordina la convocazione entro venti giorni dalla notifica, disponendo la compensazione delle spese per il ridotto lasso temporale intercorso e la situazione di obiettiva difficoltà organizzativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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