Stabilizzazione onorari non lede prerogative dei magistrati togati (TAR Lazio n. 4955 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delibera del CSM che fornisce indicazioni ai dirigenti degli uffici per la definizione del programma lavorativo dei magistrati onorari è un atto a natura interna, privo di efficacia lesiva immediata e diretta sulle posizioni giuridiche soggettive dei magistrati, la cui concreta lesione deriva esclusivamente dai successivi provvedimenti dei dirigenti. La magistratura onoraria non è assimilabile a quella togata, considerata la diversa modalità di reclutamento, sicché il legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalità, può legittimamente differenziare il trattamento economico tra magistrati onorari esclusivisti e non esclusivisti. Ne consegue che le questioni di legittimità costituzionale sollevate avverso le disposizioni della legge n. 51/2025 sono infondate o, comunque, inammissibili per carenza d’interesse.
Il Fatto
Alcuni magistrati onorari, confermati e stabilizzati ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 116/2017, hanno impugnato gli atti applicativi della legge n. 51/2025, la quale ha rideterminato l’impegno orario e il trattamento economico dei magistrati onorari, distinguendo tra regime esclusivo e non esclusivo. I ricorrenti, tutti in regime non esclusivo, hanno dedotto la lesione del legittimo affidamento e di numerosi parametri costituzionali ed eurounitari, lamentando una disparità di trattamento rispetto ai colleghi esclusivisti e la compressione dei diritti economici e previdenziali maturati con la stabilizzazione, accettata in cambio della rinuncia al pregresso.
Hanno, pertanto, chiesto l’annullamento degli atti impugnati e, in via subordinata, la rimessione alla Corte costituzionale o il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accolto l’eccezione di inammissibilità per carenza d’interesse. Ad avviso del Collegio, la delibera del CSM impugnata costituisce una mera risoluzione recante indicazioni per i dirigenti degli uffici, i quali, ai sensi dell’art. 29-bis del D.Lgs. n. 116/2017, sono i soli titolari del potere di definire il programma lavorativo dei magistrati onorari. Tale atto, quindi, non incidendo direttamente sulle posizioni giuridiche dei ricorrenti, non è idoneo a lederle, essendo la lesione eventualmente riconducibile ai provvedimenti dei dirigenti.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto comunque infondato. Quanto ai primi quattro motivi, il Collegio ha escluso la violazione delle prerogative di tutela garantite dalla normativa previgente, rilevando come la nuova disciplina non pregiudichi la compatibilità dell’incarico onorario con altre attività. Ha, inoltre, ribadito l’impossibilità di assimilare la magistratura onoraria a quella togata, richiamando la giurisprudenza costituzionale che valorizza la regola del pubblico concorso come strumento di garanzia dell’indipendenza della magistratura, e che legittima la diversificazione del trattamento tra le due categorie.
Quanto alla dedotta violazione del diritto dell’Unione, il TAR ha osservato che le questioni pregiudiziali sollevate in altri giudizi hanno ad oggetto profili diversi da quelli oggetto di causa, non ravvisandosi elementi per ritenere grave e manifesta la violazione del diritto eurounitario. Infine, con riguardo alle sollevate questioni di legittimità costituzionale, il Collegio ha evidenziato che la carenza d’interesse costituisce un limite preclusivo alla rimessione e che, in ogni caso, le stesse risultano infondate nel merito.
Nota della Redazione
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