Cancellazione dal RUNTS nulla se la diffida non è comunicata alla PEC conosciuta (TAR Lazio n. 12895 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La diffida ad adempiere, quale atto recettizio, deve essere comunicata personalmente al destinatario quando l’amministrazione sia già a conoscenza del suo indirizzo di posta elettronica certificata, non potendo l’avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale surrogare la comunicazione individuale. Il ricorso alle forme di pubblicità previste dagli artt. 8 e 21-bis della l. n. 241/1990 è legittimo solo quando la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, evenienza che non ricorre ove l’ente sia già stato destinatario di comunicazioni dell’ufficio al medesimo indirizzo PEC. Le carenze organizzative dell’ufficio non possono giustificare la deroga alla regola della comunicazione personale e incidono esclusivamente sull’elemento soggettivo della colpa ai fini risarcitori.
Il Fatto
Un’associazione di volontariato, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) a seguito di trasmigrazione dal precedente registro regionale, veniva cancellata dal registro con determinazione dirigenziale. Il provvedimento faceva seguito a una diffida ad adempiere con cui era stato assegnato il termine di 120 giorni per depositare la documentazione necessaria al completamento della trasmigrazione. La ricorrente, tuttavia, deduceva di non aver mai ricevuto la comunicazione individuale della diffida, pubblicata invece sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonostante l’amministrazione fosse a conoscenza del suo indirizzo PEC, già utilizzato in precedenti comunicazioni.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a., ritenendo manifestamente fondata la censura relativa al difetto di comunicazione della diffida. La Sezione ha preliminarmente distinto la fattispecie da altre controversie analoghe già decise con sentenza di rigetto, rilevando come, nel caso di specie, la precedente diffida sia stata illegittimamente disposta mediante pubblicazione, posto che la Regione aveva piena conoscenza della PEC dell’associazione, già in precedenza comunicata e registrata.
Il Collegio ha evidenziato che la ricorrente aveva avuto un rapporto costante con l’ufficio regionale: dopo la comunicazione dell’iscrizione nel RUNTS, l’amministrazione aveva utilizzato il medesimo indirizzo PEC per le comunicazioni successive, compresa la determinazione di cancellazione. Tale circostanza, non contestata dalla resistente, dimostra che non vi era alcun inadempimento comunicativo imputabile all’ente, la cui PEC era conosciuta e già utilizzata.
La Corte ha quindi affermato che, trattandosi di un atto recettizio quale la diffida, per raggiungere i suoi effetti deve essere comunicato alla parte personalmente, quantomeno quando l’amministrazione sia già a conoscenza dell’indirizzo PEC del destinatario. Il ricorso alle forme di pubblicità di cui agli artt. 8 e 21-bis della l. n. 241/1990 è consentito solo quando la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, evenienza che non ricorre nella specie.
Quanto alle dedotte carenze organizzative dell’ufficio regionale, il TAR ha precisato che esse non possono modificare la regola normativa propria dei procedimenti amministrativi. Tali circostanze incidono esclusivamente sull’elemento soggettivo della colpa del funzionario o dell’intero ufficio, rilevante solo ai fini del risarcimento dei danni eventualmente prodotti, ma non legittimano la deroga all’obbligo di comunicazione individuale dell’atto.
La sentenza ha pertanto disposto l’annullamento degli atti impugnati, con compensazione delle spese di lite in ragione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda.
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Nota della Redazione
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