Revoca AUA illegittima se il campionamento istantaneo non è motivato (TAR Calabria n. 92 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali si fonda, di regola, sul campione medio prelevato nell’arco di tre ore, quale metodo che garantisce la rappresentatività del reperto. L’art. 130 d.lgs. n. 152/2006 impone all’autorità competente di procedere secondo il principio di gradualità, con la diffida e, ove ricorra un pericolo, la sospensione, riservando la revoca ai soli casi di mancato adeguamento alla diffida o di reiterate violazioni. Il campione istantaneo è ammesso solo se il verbale esterna ragioni concrete di deroga: in difetto, gli esiti analitici non sono affidabili e la revoca è illegittima. Il principio di precauzione non legittima provvedimenti di ritiro in assenza di certezza del pericolo.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce uno stabilimento di lavorazione agrumi, dotato di un impianto di raffreddamento le cui acque sono scaricate in un torrente tramite un Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata nel 2017.

A seguito di un’ispezione del gennaio 2025, il campione di acqua prelevato presso il pozzetto fiscale evidenziava il superamento dei limiti tabellari. La Città Metropolitana avviava il procedimento e, non condividendo le controdeduzioni della società, disponeva la revoca dell’AUA; lo Sportello Unico comunale revocava a sua volta il titolo di propria competenza. La società impugna i due provvedimenti davanti al TAR Calabria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di inammissibilità. La nota del Servizio Ambiente richiamata per relationem nel provvedimento finale è un atto istruttorio, privo di autonoma lesività. Lo stesso vale per il verbale di prelievo e per i risultati delle analisi: sono atti endo-procedimentali, contestabili unitamente al provvedimento conclusivo.

Nel merito, il Tribunale rileva l’errore dell’ente, secondo cui non avrebbe potuto discostarsi dagli esiti del campionamento. La Città Metropolitana è l’autorità competente, ai sensi degli artt. 128 e 129 d.lgs. n. 152/2006, a verificare i presupposti del titolo: aveva quindi il potere-dovere di valutare la correttezza del metodo di campionamento prima di revocare.

La questione decisiva riguarda le modalità del prelievo. Il sub 1.2.2 dell’allegato 5 alla parte III del d.lgs. n. 152/2006 prevede il campione medio quale metodo ordinario e ammette tempi diversi solo per particolari esigenze, da esternare con motivazione espressa nel verbale. Nella specie il verbale richiama genericamente la richiesta delle forze di polizia: una motivazione tautologica, che non ha consentito all’ente di valutarne l’effettiva sussistenza.

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il campione istantaneo è ammesso solo in presenza di particolari esigenze indicate nel verbale, e rileva che tale deficit condiziona l’attendibilità delle analisi. Non è dunque possibile affermare con certezza né l’inosservanza delle prescrizioni, né la gravità dell’infrazione, né la sussistenza di un pericolo per la salute e l’ambiente.

Anche le censure sulla proporzionalità sono fondate. L’art. 130 d.lgs. n. 152/2006 configura la revoca come extrema ratio: l’ente avrebbe dovuto diffidare la società alla rimozione delle cause di contaminazione, eventualmente sospendendo l’autorizzazione, e non ignorare gli interventi medio tempore comunicati. Il vizio travolge anche il provvedimento consequenziale del Comune. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dei due atti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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