Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 3725 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo avente valore ed efficacia di giudicato, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è idoneo a fondare la pretesa fatta valere dal creditore. Il giudizio di ottemperanza non ha però contenuto costitutivo del diritto di credito: esso ha la sola funzione di consentire il soddisfacimento di un diritto la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne segue che i conteggi degli interessi legali e di mora prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’amministrazione resistente, se non nei limiti degli artt. 1282 e ss. cod. civ. e delle ulteriori disposizioni applicabili. È comunque necessario il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, con sentenza passata in giudicato, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al docente ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, la somma di euro 500,00 all’anno, oltre spese legali distratte a favore dei difensori antistatari.

La sentenza è stata notificata il 29.9.2023. L’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformarsi al giudicato, la corresponsione della somma complessiva di euro 3.000,00 oltre rivalutazione e interessi, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’ente debitore, e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..

Il Tribunale precisa però il limite della propria cognizione. Poiché l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, l’entità delle somme calcolata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione. Tale verifica riguarda in particolare il capitale residuo e gli interessi, dei quali va accertata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, artt. 1283 e ss. cod. civ..

Quanto al profilo temporale, il Collegio accerta il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30: le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è dunque accolto, con dichiarazione di inottemperanza dell’ente resistente e assegnazione di un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, dedotti gli importi eventualmente versati, degli ulteriori accessori di legge, degli oneri di registrazione, delle spese di esame, di copia e di notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, provvedendo entro i successivi centoventi giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali dell’organo, sicché non è dovuto alcun compenso. L’amministrazione resistente è infine condannata alle spese del giudizio, distratte a favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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