Quote latte: definitività del prelievo e limiti della incompatibilità europea (TAR Piemonte n. 1776 del 21.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contrasto di un atto amministrativo nazionale con il diritto dell’Unione europea integra un vizio di illegittimità e non di nullità, poiché l’art. 21-septies della legge n. 241/1990 codifica in numero chiuso le ipotesi di nullità e tra esse non rientra la violazione del diritto eurounitario, salva la sola ipotesi in cui sia la norma attributiva del potere a risultare incompatibile. La definitività dell’imputazione del prelievo supplementare nel regime delle quote latte preclude al produttore di invocare gli arresti della Corte di giustizia, i quali trovano un limite non valicabile nella formazione dell’inoppugnabilità dell’atto; il diritto dell’Unione non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono forza di giudicato. L’atto di riscossione è impugnabile soltanto per vizi propri, salvo il caso di mancata notifica degli atti presupposti. Il termine prescrizionale è decennale per il capitale e quinquennale per gli interessi.
Il Fatto
Il ricorrente, produttore lattiero, impugnava l’atto con cui l’agente della riscossione sollecitava il pagamento di euro 19.408,71 a titolo di prelievo supplementare, oltre interessi e oneri, nell’ambito del regime delle quote latte. L’atto richiamava la cartella di pagamento e ne indicava la data di notifica.
Con cinque motivi il ricorrente deduceva il difetto di motivazione e la mancata allegazione della cartella, la genericità del calcolo degli interessi, la prescrizione del credito, la violazione del diritto eurounitario in tema di compensazioni e l’errata quantificazione del debito per omessa indicazione dei recuperi PAC. L’amministrazione resistente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva il rigetto. L’istanza cautelare era respinta per difetto del periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’agente della riscossione: le censure investono sia vizi della pretesa creditoria sia vizi propri dell’intimazione, sicché l’estromissione non è possibile.
Nel merito, il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati. L’atto impugnato reca il numero della cartella, la data della sua notifica e l’importo dovuto, oltre a un dettaglio del debito con l’ente che ha emesso il ruolo, la descrizione sintetica, l’annata lattiera e le somme per capitale, interessi di mora e oneri. Tali elementi rendono l’atto leggibile e non comprimono il diritto di difesa.
Il terzo motivo è infondato. Per la sorte capitale opera il termine prescrizionale decennale, per gli interessi quello quinquennale, non trovando applicazione il termine breve del Regolamento CE 2988/95. Il prelievo è riferito all’anno 2015 e la cartella risulta notificata nel 2019; l’intimazione, notificata il 23.04.2023, è intervenuta prima della scadenza del quinquennio.
Il quarto motivo è infondato. Le censure sull’an e sul quantum della pretesa sono inammissibili, poiché l’oggetto del ricorso non è un autonomo atto impositivo ma una richiesta prodromica all’esecuzione. La definitività del prelievo preclude di avvalersi degli arresti della Corte di giustizia, che incontrano il limite dell’inoppugnabilità. L’incompatibilità eurounitaria ha riguardato i criteri di riassegnazione e di rimborso, non la norma attributiva del potere: ne deriva annullabilità e non nullità, con onere di impugnazione nel termine di decadenza di sessanta giorni. Il diritto dell’Unione non impone di disapplicare le norme processuali interne sul giudicato, rientrando le relative modalità nell’autonomia procedurale degli Stati membri.
Il quinto motivo è infondato. Il meccanismo di compensazione impropria tra debiti da prelievo e crediti PAC opera di diritto, ma il produttore, mediante il registro nazionale dei debiti, può avere piena contezza della propria posizione ed è onerato di provare che le trattenute sugli aiuti abbiano estinto il prelievo. Il ricorso è rigettato; le spese, liquidate in euro 2.000,00, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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