Monetizzazione delle ferie non godute per esigenze di servizio anche oltre il termine dei diciotto mesi (TAR Basilicata n. 582 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del lavoratore alle ferie annuali retribuite è garantito da norme imperative di rilievo costituzionale, sicché la sua monetizzazione all’atto della cessazione del rapporto di lavoro è dovuta ogni qualvolta la mancata fruizione del congedo ordinario sia dipesa da cause oggettive non imputabili al dipendente. La circostanza che il termine di diciotto mesi previsto dall’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 39/2018 per il recupero delle ferie non godute sia decorso non è di per sé ostativa alla corresponsione dell’indennità sostitutiva, quando il lavoratore sia stato impossibilitato a fruire del riposo per fatti non riconducibili alla propria volontà, come il collocamento in congedo straordinario per assistenza a disabile o l’assenza per malattia.
Il Fatto
Un appartenente alla Polizia Penitenziaria, collocato in congedo per raggiunti limiti di età, chiedeva la monetizzazione di giorni di ferie maturati e non goduti negli anni dal 2020 al 2024. L’Amministrazione respingeva l’istanza limitatamente ai giorni relativi alle annualità 2020 e 2021, richiamando la disciplina che circoscrive la fruizione del congedo ordinario residuo entro i diciotto mesi successivi all’anno di maturazione.
Il ricorrente, che aveva prestato servizio nel biennio indicato senza poter fruire delle ferie per indifferibili esigenze, era stato successivamente assente per congedo straordinario e per malattia, tanto da non poter recuperare il riposo maturato nel termine normativamente previsto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 36, terzo comma, Cost., l’art. 2109 cod. civ. e l’art. 10 del D.lgs. n. 66/2003, che qualificano il diritto alle ferie come irrinunciabile, nonché l’art. 14 del D.P.R. n. 395/1995, che prevede il pagamento sostitutivo del congedo ordinario non fruito per documentate esigenze di servizio all’atto della cessazione del rapporto.
La sentenza ha quindi affermato che, laddove le ferie non possano essere fruite per cause non riconducibili alla volontà del lavoratore, la rilevanza costituzionale del diritto impone la monetizzazione. Nel caso di specie, gli atti del giudizio hanno dimostrato che il ricorrente non aveva potuto godere del congedo nel biennio 2020-2021 per indifferibili esigenze di servizio, e che il successivo periodo era stato assorbito da congedo straordinario per assistenza a disabile e da malattia, circostanze oggettive che avevano reso impossibile il recupero nel termine di diciotto mesi di cui al D.P.R. n. 39/2018.
La decisione ha accolto il ricorso limitatamente ai giorni relativi al biennio 2020-2021, escludendo le pretese per gli anni successivi in quanto il congedo straordinario non consente la maturazione di ferie e i giorni del 2024 erano già stati monetizzati. Il Tribunale ha pertanto condannato l’Amministrazione alla corresponsione dell’indennità sostitutiva per complessivi giorni, maggiorata di interessi e rivalutazione, con compensazione delle spese di lite e refusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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