Trasferimento per incompatibilità ambientale illegittimo se punitivo e fondato su istruttoria carente (TAR Campania n. 3227 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento per incompatibilità ambientale, previsto dall’art. 55, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 335/1982, è misura organizzativa e preventiva, non sanzionatoria, e non presuppone l’accertamento di responsabilità penale o disciplinare. La discrezionalità dell’Amministrazione non è arbitrio: il giudice amministrativo verifica i presupposti di fatto, la logicità e la congruità della motivazione e la proporzionalità della misura. Ove l’istruttoria sia parziale e la motivazione contraddittoria — in particolare se si ignorano gli esiti negativi degli accertamenti tossicologici e l’archiviazione penale per infondatezza della notizia di reato — il provvedimento è viziato per difetto di istruttoria e manifesta illogicità. Il trasferimento che sanziona il dipendente per fatti già puniti in sede disciplinare integra sviamento di potere e violazione del ne bis in idem sostanziale. È illegittimo, infine, il provvedimento che ometta di considerare le esigenze familiari del dipendente, imposte dall’art. 55, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 335/1982.
Il Fatto
Un Assistente Capo della Polizia di Stato impugna il decreto del Capo della Polizia che ne ha disposto il trasferimento d’ufficio dalla Questura di Napoli alla Questura di Potenza per incompatibilità ambientale. Il procedimento trae origine da un esposto anonimo e da un’indagine penale per corruzione, peculato, favoreggiamento e falso, conclusa con archiviazione del G.I.P. per “infondatezza delle notizie di reato”.
L’Amministrazione fonda il trasferimento su condotte operative ritenute discutibili, su conversazioni intercettate interpretate come prova di uso di stupefacenti, su un precedente disciplinare del 2014 e su una sanzione pecuniaria del 2025 per rapporti con soggetti pregiudicati. Il ricorrente deduce difetto di motivazione, sviamento, disparità di trattamento, violazione del ne bis in idem e difetto di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del potere esercitato. L’art. 55 del d.P.R. n. 335/1982 conferisce all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza un’ampia discrezionalità, ma non la sottrae al sindacato di legittimità. Il giudice verifica i presupposti di fatto, la logicità della motivazione e la proporzionalità, tanto più quando l’atto incide sulla sfera personale, professionale e familiare del destinatario.
Il primo vizio è il difetto di istruttoria. L’Amministrazione ha valorizzato le originarie ipotesi accusatorie senza attribuire rilievo all’archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Per superare quell’esito avrebbe dovuto opporre elementi di pari consistenza, dimostrando una situazione oggettiva di nocumento al prestigio dell’ufficio. La contraddittorietà emerge inoltre dal fatto che per una delle operazioni contestate il ricorrente aveva ricevuto una Lode: non si può desumere discredito da un’attività premiata.
Quanto alle conversazioni, la Corte rileva un travisamento dei fatti. L’Amministrazione ha ignorato gli esiti negativi degli accertamenti tossicologici, disposti da essa stessa, che smentiscono il quadro indiziario. La tesi erariale delle “condotte pregresse” si risolve in una petizione di principio e determina un’inaccettabile inversione dell’onere della prova.
Il secondo vizio è lo sviamento di potere. Il trasferimento è legittimo solo se preordinato a ovviare a una situazione di incompatibilità, prescindendo da ogni giudizio di rimproverabilità. Nel caso concreto la sequenza procedimentale — avvio del procedimento dopo l’archiviazione penale — e l'”aggiustamento del tiro” della motivazione rivelano una volontà punitiva precostituita. Il Collegio ravvisa altresì la violazione del ne bis in idem: per gli stessi fatti delle frequentazioni era già stata irrogata la sanzione disciplinare della pena pecuniaria; il trasferimento fuori regione, per la sua incidenza afflittiva, ne costituisce una duplicazione vietata anche alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza convenzionale.
Infine, il provvedimento viola l’art. 55, commi 3 e 4, sotto il profilo della proporzionalità e del bilanciamento con le esigenze familiari. L’Amministrazione ha scelto la soluzione più gravosa senza motivare sull’impraticabilità di alternative meno afflittive, prospettate dal ricorrente, e ha dichiarato di non poter essere condizionata dalle esigenze personali, in contrasto con l’obbligo di “tener conto” delle situazioni di famiglia. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato; le spese sono compensate per la complessità della vicenda.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.