Piano terapeutico per minore con autismo: necessaria gradualità nella transizione dalla terapia ABA (TAR Lazio n. 10912 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di disturbi dello spettro autistico, le prestazioni di cura e trattamento individualizzato rientrano nei livelli essenziali di assistenza e devono essere erogate dal Servizio sanitario nazionale con metodi basati sulle più avanzate evidenze scientifiche. Non sussiste tuttavia un diritto soggettivo perfetto all’erogazione di una specifica metodica terapeutica, quale la terapia ABA, se non dopo che il Piano terapeutico individualizzato, redatto dalla struttura pubblica, abbia individuato la cura più confacente al caso concreto. Il giudice amministrativo, quando la scelta dell’amministrazione sanitaria contrasti con le risultanze della CTU, può annullare parzialmente il piano e rideterminarlo, imponendo che la riduzione o la modifica del trattamento segua un percorso graduale e sia subordinata a una nuova valutazione clinica dell’assistito.
Il Fatto
I genitori di un minore affetto da Disturbo dello Spettro Autistico hanno impugnato il Piano Assistenziale Individuale redatto dalla ASL, contestandone l’illogicità nella parte in cui non prevedeva un progetto terapeutico con indicazione di metodologia, ore di trattamento, terapisti e ambiti di intervento. Con motivi aggiunti hanno inoltre censurato il successivo progetto che riduceva la terapia a 4 ore settimanali di intervento ambulatoriale e a 4 ore mensili in ambito scolastico, escludendo del tutto l’intervento domiciliare.
I ricorrenti allegavano certificazioni comprovanti i miglioramenti ottenuti dal minore con la terapia ABA seguita negli anni, mentre la ASL e la Regione Lazio resistevano chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio per verificare l’idoneità del programma terapeutico predisposto dall’amministrazione sanitaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando che l’art. 1 del d.lgs. n. 502/1992 subordina l’erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale all’esistenza di evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute. L’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, in attuazione della legge n. 134/2015, garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico le prestazioni di diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato mediante metodi basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.
Il Tribunale ha quindi rilevato che la terapia ABA è inclusa tra i LEA, come confermato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. St. n. 2119 del 2022), ma ha precisato che non sussiste un diritto assoluto all’erogazione di una specifica metodica, dovendo il piano terapeutico individuare la cura più adatta al singolo paziente in base a una valutazione caso-specifica, secondo quanto affermato da Cons. St., Sez. III, n. 6785 del 2024.
Nel caso di specie, il Collegio ha condiviso le conclusioni della CTU, che aveva escluso che il piano ASL costituisse la terapia più adatta per il minore. La consulenza ha evidenziato che l’interruzione del percorso riabilitativo intensivo ABA, che aveva prodotto buoni risultati sul comportamento adattivo, avrebbe determinato uno stress aggiuntivo e il rischio di involuzione del funzionamento adattivo del ragazzo. La CTU ha pertanto indicato la necessità di un intervento di 14 ore settimanali di terapia ABA per 24 mesi, con riduzione graduale solo in un momento successivo.
Il TAR ha accolto il ricorso, annullando parzialmente il piano impugnato e condannando la ASL a erogare il progetto terapeutico come articolato dalla CTU. Quanto alle modalità, il Tribunale ha precisato che la terapia deve essere fornita direttamente dalla ASL o, in mancanza di competenze interne, tramite strutture accreditate, escludendo che i genitori possano liberamente scegliere i centri di cura. La speciale esigenza di tutela della salute del minore giustifica la previa verifica dei requisiti di accreditamento delle strutture private.
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Nota della Redazione
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