Definizione agevolata del payback dispositivi medici e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 13821 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7 del D.L. n. 95/2025 non trova applicazione automatica: la declaratoria di cessazione della materia del contendere richiede la produzione in giudizio, da parte delle amministrazioni regionali, delle attestazioni dell’avvenuto versamento della quota del 25% degli importi dovuti dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018. La mera richiesta del ricorrente di avvalersi della definizione agevolata, corredata dal versamento, pur non essendo sufficiente a integrare gli estremi della cessazione della materia del contendere, evidenzia una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito del ricorso, con conseguente declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava dinanzi al TAR Lazio la determinazione con cui la Regione Puglia aveva attribuito gli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, unitamente al decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto medesimo e agli atti presupposti. La società contestava la legittimità dei provvedimenti impositivi, deducendo l’illegittimità dei criteri di calcolo e di riparto degli oneri.
Nelle more del giudizio, il difensore della società depositava istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 95/2025, per l’intervenuto versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali. Si costituivano in giudizio il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere richiesta dalla società ricorrente. Ha osservato come l’art. 7 del D.L. n. 95/2025 subordini tale declaratoria alla produzione in giudizio, da parte delle amministrazioni regionali, delle attestazioni dell’avvenuto versamento della quota ridotta entro il termine di trenta giorni. Nella fattispecie tali attestazioni non risultavano prodotte, sicché non poteva trovare applicazione il meccanismo estintivo previsto dalla norma.
Il Tribunale ha tuttavia valorizzato la richiesta della società ricorrente sotto un diverso profilo: la scelta di avvalersi della definizione agevolata, versando la quota del 25%, manifestava inequivocabilmente la volontà di non proseguire nella contestazione dei provvedimenti impugnati. Detta circostanza, pur non integrando gli estremi della cessazione della materia del contendere, evidenziava una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito della controversia.
Sulla base di tali considerazioni, il TAR ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., compensando tra le parti costituite le spese di lite per giusti motivi.
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Nota della Redazione
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