Accesso difensivo ai dati di budget: prevale sulla riservatezza dei concorrenti (TAR Sicilia n. 918 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso agli atti delle procedure di riparto del budget tra strutture sanitarie accreditate, il diritto di accesso difensivo prevale sull’esigenza di riservatezza economica e commerciale dei terzi, poiché l’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 accorda tutela rafforzata all’accesso strettamente indispensabile per curare o difendere i propri interessi giuridici. Ove la procedura presenti connotati comparativi, la trasparenza è funzionale alla par condicio tra concorrenti: ogni struttura ha interesse qualificato a conoscere i dati economici posti a base del riparto, non solo i propri. Il limite della pertinenza impedisce però di estendere l’ostensione a dati più ampi del valore della produzione rilevante per il SSN, come il fatturato complessivo. L’art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990 vieta il controllo generalizzato, ma non preclude l’accesso sorretto da un interesse diretto, concreto e attuale.

Il Fatto

Una società consortile accreditata con il Servizio Sanitario Regionale per la branca di patologia clinica e contrattualizzata con l’azienda sanitaria provinciale agisce ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. per l’annullamento della nota con cui l’azienda ha parzialmente denegato l’accesso a documenti richiesti in via amministrativa.

La ricorrente espone che, dopo la sottoscrizione del contratto che fissava il budget 2024, l’azienda ha comunicato una revisione dei conteggi con una riduzione del budget, giustificata dal trasferimento di strutture tra aziende o consorzi. A fronte della decurtazione, e al fine di tutelare le proprie ragioni in sede giurisdizionale, la società ha chiesto copia dei documenti di determinazione e ricalcolo del budget, dell’elenco delle strutture trasferite con i relativi importi, della ragione sociale delle controinteressate e del fatturato prodotto. L’azienda ha negato l’accesso ai documenti di calcolo e ai tabulati, invocando la tutela dei dati commerciali ai sensi dell’art. 24, comma 6, lett. d), della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 5-bis, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 33/2013, fornendo riscontro solo parziale per l’elenco delle strutture. Disposta l’integrazione del contraddittorio, la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge l’eccezione di inammissibilità dell’azienda. Il divieto di istanze volte a un controllo generalizzato, posto dall’art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990, non opera quando la richiesta, pur riguardando molti documenti, è sorretta da un interesse giuridicamente rilevante. Nel caso concreto l’interesse della società è diretto, concreto e attuale ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, poiché origina dalla lamentata lesione patrimoniale conseguente alla riduzione del budget e si concreta nell’esigenza di verificare la legittimità del ricalcolo, non essendo la richiesta di contorni esplorativi.

Sul merito, il punto nodale è il bilanciamento tra accesso e riservatezza dei terzi. Quanto ai documenti di calcolo, il Tribunale rileva che l’azienda ha fornito alla ricorrente un estratto dei conteggi che la riguardavano: da ciò si desume l’esistenza di analoghi estratti per le altre parti. Tali elaborati, ancorché interni, rientrano nella nozione di documento amministrativo e sono in linea di principio accessibili, senza che sia dovuta alcuna attività di elaborazione ad hoc di atti non ancora formati.

Il nucleo della questione è la legittimità del diniego per riservatezza. L’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 garantisce comunque l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per difendere i propri interessi giuridici, accordando tutela rafforzata all’accesso difensivo, subordinata al requisito della stretta indispensabilità. La procedura di assegnazione dei budget alle strutture accreditate ha natura comparativa, poiché le risorse pubbliche vengono ripartite tra più operatori in base a criteri predeterminati, tra cui il valore della produzione. In tale contesto l’esigenza di trasparenza è funzionale alla par condicio e ogni struttura ha interesse qualificato a conoscere anche i dati delle concorrenti. Il diniego è quindi illegittimo, tanto più che l’azienda ha opposto una motivazione perplessa, fondata su ragioni di riservatezza non addotte dai controinteressati nelle loro opposizioni.

Analoga conclusione vale per i budget d’origine e quelli nuovi assegnati alle strutture trasferitesi: l’azienda ha fornito solo l’elenco, omettendo i dati economici e rendendo impossibile comprendere la dinamica della variazione. Diversa valutazione merita invece la richiesta del fatturato di tutte le strutture. Esso è dato più ampio del valore della produzione a carico del SSN, potendo includere prestazioni rese a privati, e la sua conoscenza non è strettamente funzionale alla verifica dell’assegnazione del budget pubblico. L’interesse della ricorrente è adeguatamente soddisfatto dalla conoscenza dei dati sul valore della produzione e degli importi liquidati a carico del SSN. Il ricorso è pertanto accolto quanto ai documenti di calcolo e di ricalcolo e ai dati delle strutture trasferite, con annullamento parziale del diniego e ordine di ostensione entro trenta giorni, potendo l’azienda oscurare i dati non pertinenti al riparto. Le spese seguono la soccombenza dell’azienda e sono compensate verso le parti private.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *