Silenzio-assenso sul condono edilizio escluso dopo il diniego espresso (TAR Marche n. 290 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-assenso previsto dall’art. 35 della legge n. 47/1985 non può essere invocato quando le domande di condono edilizio siano già state definite con un diniego espresso, la cui legittimità sia stata accertata con pronuncia giurisdizionale passata in giudicato. Una volta intervenuto il provvedimento di diniego, il procedimento non resta inerte e non matura alcun assenso tacito. I vincoli di inedificabilità sopravvenuti alla presentazione della domanda non attribuiscono al richiedente un diritto acquisito a essere escluso dal vincolo, ma operano come vincoli relativi, che impongono un apprezzamento concreto di compatibilità ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985. Il richiedente non può quindi ottenere l’attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso per il solo fatto del decorso del termine biennale.

Il Fatto

I ricorrenti sono gli attuali proprietari di immobili siti nel Comune di Falconara Marittima, in località Rocca Priora, per i quali essi e i loro danti causa avevano presentato nel 1986 le domande di condono indicate in epigrafe. Assumendo che l’Amministrazione non avesse adottato alcun provvedimento nel biennio successivo e che fossero poi intervenuti strumenti di pianificazione rimasti disattesi, con richiesta del 5 luglio 2023 domandavano il rilascio dell’attestazione della formazione del silenzio-assenso.

Con nota prot. n. 32041 dell’11 luglio 2023 il Comune negava il rilascio, richiamando le pronunce del giudice amministrativo che avevano accertato la legittimità dei dinieghi di condono, ormai definitivi. I ricorrenti impugnavano tale provvedimento davanti al TAR Marche, deducendo la violazione dell’art. 35 della legge n. 47/1985 e il difetto di motivazione e di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso muovendo da un preliminare inquadramento del procedimento. Le domande di condono per cui si chiede l’accertamento del silenzio-assenso erano già state definite con provvedimenti di diniego esplicito datati 10 agosto 2007, impugnati davanti al medesimo TAR e definiti con sentenza di rigetto, confermata in appello dal Consiglio di Stato, Sez. VI n. 6090 del 21 giugno 2023.

In quelle pronunce si è chiarito che l’Amministrazione ha istruito e concluso un procedimento ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985 e che la valutazione è stata compiuta su tale base. La circostanza che il vincolo sia sopravvenuto non solo all’esecuzione delle opere, ma anche alla domanda di sanatoria, non integra vizio di legittimità degli atti impugnati. In applicazione del principio “tempus regit actum”, non esiste un diritto acquisito a essere escluso da qualsiasi vincolo per il solo fatto che esso non sussistesse al momento della presentazione dell’istanza.

I vincoli di inedificabilità sopravvenuti non operano come preclusione assoluta al condono, ma costituiscono vincoli relativi, che impongono un apprezzamento concreto di compatibilità. Il Comune ha quindi correttamente sottoposto le istanze all’autorità preposta alla tutela del vincolo, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985.

Ne deriva che non è possibile invocare l’art. 35 della legge n. 47/1985, essendo accertato in via definitiva che le istanze rientrano nella sfera applicativa dell’art. 32 della medesima legge. Il Comune ha perciò correttamente escluso la formazione del silenzio-assenso, tanto più che i procedimenti erano stati definiti con dinieghi espliciti, sulla cui legittimità il giudice amministrativo si è già pronunciato in due gradi. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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