Obbligo di provvedere sull’istanza di riclassificazione urbanistica per vincolo decaduto (TAR Sicilia n. 2161 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
A fronte dell’istanza con cui il proprietario chiede l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica a un’area gravata da un vincolo preordinato all’esproprio ritenuto decaduto, il Comune è tenuto a provvedere con un provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, come recepito in Sicilia dall’art. 2 della l.r. n. 10 del 1991. Tale obbligo sussiste anche quando la richiesta non sia suscettibile di accoglimento, restando fermo il potere discrezionale dell’Amministrazione di scegliere la destinazione più idonea in relazione all’interesse pubblico. L’obbligo di pronunciarsi va affermato a prescindere dall’esatta qualificazione del vincolo come conformativo o espropriativo, ogni volta che esigenze di giustizia sostanziale impongano un provvedimento espresso in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un lotto sito nel centro abitato di un Comune, esponevano che l’area risultava destinata dal P.R.G. a parcheggio e viabilità di zona e che tale vincolo, ritenuto preordinato all’esproprio, era decaduto per decorso del termine di legge. Con nota inviata a mezzo pec chiedevano al Comune di riclassificare la zona con una nuova destinazione urbanistica ovvero, in alternativa, di reiterare il vincolo a titolo oneroso.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, proponevano ricorso per l’accertamento del silenzio inadempimento e per la condanna dell’Amministrazione ad adottare un provvedimento espresso, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Il Comune, regolarmente notificato, non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricorda che il ricorso avverso il silenzio mira ad accertare la violazione dell’obbligo di provvedere su un’istanza volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere. L’obbligo sussiste non solo in base a espresse previsioni di legge, ma anche quando ragioni di giustizia ed equità impongono l’adozione di un provvedimento, sorgendo in capo al privato una legittima aspettativa a conoscere le determinazioni dell’Amministrazione.

Con specifico riguardo alle istanze di nuova destinazione urbanistica presentate per il venir meno dei vincoli gravanti sull’area, il Tribunale richiama la propria giurisprudenza secondo cui l’Ente comunale è tenuto, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, a esaminare la richiesta anche nel caso in cui essa non sia suscettibile di accoglimento, fermo restando il potere discrezionale di scegliere la destinazione più adeguata all’interesse pubblico.

La decisione si ricollega all’orientamento che distingue i vincoli conformativi, estranei allo schema ablatorio-espropriativo e non soggetti a decadenza quinquennale, dai vincoli espropriativi, di durata limitata per legge, la cui decadenza comporta l’obbligo per il Comune di reintegrare la disciplina urbanistica dell’area con una nuova pianificazione.

Il Collegio precisa, tuttavia, che a prescindere dall’esatta qualificazione del vincolo, in regime di trasparenza e partecipazione l’obbligo di pronunciarsi sussiste ogniqualvolta esigenze di giustizia sostanziale lo impongano, in ossequio all’art. 97 Cost., purché all’autorità non sia affidata una mera facoltà, ma una potestà, cioè l’esercizio obbligatorio di un potere in funzione della cura dell’interesse pubblico. Il silenzio serbato dal Comune è pertanto illegittimo.

Il ricorso è accolto con declaratoria dell’obbligo di provvedere entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È nominato commissario ad acta il direttore generale del competente Dipartimento regionale, con facoltà di delega, per il caso di persistente inottemperanza. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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