Proprietario incolpevole e obbligo comunale di rimozione dei rifiuti abbandonati (TAR Sicilia n. 1524 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di abbandono di rifiuti su area privata ad opera di terzi ignoti, il proprietario incolpevole che si sia diligentemente attivato con segnalazioni e denunce non è destinatario degli obblighi di rimozione, bonifica e smaltimento previsti dall’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006. Tali interventi gravano sul responsabile della contaminazione e, in difetto di individuazione, sulla pubblica amministrazione, che vi provvede d’ufficio, potendo recuperare le spese mediante rivalsa verso il proprietario nei soli limiti del valore di mercato del sito. È illegittimo il provvedimento comunale che imponga al proprietario incolpevole detti adempimenti, non potendosi desumere la sua trascuratezza da circostanze estranee alla motivazione dell’atto e introdotte solo in giudizio mediante integrazione postuma.
Il Fatto
La ricorrente è comproprietaria di un appezzamento di terreno nel centro abitato di un Comune, rimasto privo della recinzione per l’azione di ignoti e assoggettato all’abbandono di rifiuti di ogni genere, tra cui una lastra verosimilmente in amianto. Dal giugno 2022 la proprietaria ha rappresentato la situazione all’amministrazione e all’azienda sanitaria, ottenendo dapprima l’archiviazione di un verbale di contestazione e poi la rassicurazione che il Comune avrebbe provveduto alla bonifica entro i termini di legge.
Con lettera del 7 maggio 2025 il Sindaco e i funzionari responsabili hanno ingiunto alla ricorrente di provvedere con immediatezza agli interventi richiesti dal responsabile del servizio di igiene pubblica. A fronte di una successiva diffida integrativa del novembre 2025, la proprietaria ha impugnato entrambi gli atti davanti al TAR, che ha disposto la riunione dei due giudizi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di inammissibilità, rilevando che la lettera impugnata integra una ordinanza ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006 immediatamente lesiva, il cui contenuto è determinato per relationem con rinvio alla nota del servizio di igiene pubblica. La ricorrente, del resto, ha chiaramente imputato al Comune la violazione di quella disposizione.
Nel merito, il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la responsabilità in solido del proprietario opera solo nei confronti di chi, per trascuratezza, superficialità o indifferenza, nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela per evitare l’abbandono dei rifiuti (Cons. Stato, Sez. V, n. 3786 del 2014). Nel caso concreto, le iniziative assunte dalla proprietaria dal giugno 2022 al gennaio 2025 escludono che la sua posizione sia omologabile a quella del proprietario negligente.
Decisivo è il rilievo della motivazione postuma: il provvedimento impugnato è lapidario e non reca alcun riferimento alla bonifica asseritamente eseguita nel settembre 2024, circostanza introdotta solo negli scritti difensivi del Comune. Il giudice non può conoscerne. La stessa censura di difetto di contraddittorio non è fondata, poiché il verbale dell’azienda sanitaria è stato fatto proprio dall’ente che ha esercitato i propri poteri sulla base delle relative risultanze.
È invece fondata la doglianza sull’eccesso di potere per sviamento. Il Comune era tenuto ad adottare d’ufficio gli accorgimenti necessari, potendo recuperare le spese solo nei confronti del proprietario effettivamente negligente e nei limiti del valore di mercato del sito (Cons. Stato, Sez. VI, n. 502 del 2018; Sez. V, n. 5604 del 2018; Sez. IV, n. 5694 del 2024). Il comportamento dell’ente si risolve in un arbitrario disvolere il già voluto, volto a scaricare su un soggetto non responsabile compiti che esso stesso deve assolvere.
I ricorsi riuniti sono pertanto accolti e i provvedimenti impugnati annullati, con condanna del Comune alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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