Rilievo officioso della data certa e obbligo di contraddittorio nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 25837 del 26.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il difetto di data certa di una scrittura privata non integra un elemento costitutivo del credito, ma un semplice fatto impeditivo dell’accoglimento della pretesa, sicché è rilevabile d’ufficio dal giudice anche in mancanza di eccezione di parte. Il rilievo officioso impone però l’applicazione dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., espressione del principio del contraddittorio di cui all’art. 111, secondo comma, Cost.: la questione deve essere previamente sottoposta alle parti, onde consentire loro di formulare osservazioni. La sua omessa segnalazione determina la nullità della sentenza, purché la parte dimostri la lesione delle proprie facoltà difensive. La norma penale che subordina il patteggiamento all’estinzione del debito tributario attiene esclusivamente al rito alternativo e non produce effetti vincolanti nel giudizio tributario, neppure nei confronti della società rappresentata dall’imputato.

Il Fatto

A séguito di indagini della Guardia di Finanza nell’àmbito di un procedimento penale, l’Agenzia delle Entrate notificava a una società di consulenza informatica un avviso di accertamento per l’anno 2015, contestando l’indebita deduzione di costi relativi a fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, a costi privi di inerenza e a trasferte all’estero dell’amministratore, oltre al disconoscimento della detrazione IVA e di un credito d’imposta per ricerca e sviluppo.

La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla CTP di Torino, che accoglieva il ricorso annullando l’accertamento. La decisione era riformata dalla CGT di secondo grado, che accoglieva l’appello erariale. Contro tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione affidato a quindici motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto i primi due motivi, con i quali la ricorrente sosteneva che la sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti degli amministratori presupponesse l’accertamento dell’avvenuta estinzione del debito tributario e il riconoscimento della deducibilità parziale dei costi. Il Collegio esclude ogni violazione dell’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000: la norma fissa soltanto le condizioni di ammissione al rito alternativo e non ha attinenza con il processo tributario. Né l’accertamento contenuto nella sentenza di patteggiamento produce effetti vincolanti nel giudizio fiscale, in forza dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., e dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, che riconosce efficacia di giudicato alla sola sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste.

I motivi terzo, quarto e quinto sono respinti o dichiarati inammissibili. In particolare, quanto alla dedotta motivazione apparente, la Corte ricorda che il sindacato di legittimità è ormai ristretto al «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., violato solo in caso di mancanza assoluta di motivi, contrasto irriducibile o motivazione perplessa o incomprensibile. Analogo esito per i motivi sesto, settimo e ottavo, incentrati sul difetto di attinenza alla ratio decidendi e sull’art. 115 cod. proc. civ..

Il nucleo del decisum è costituito dal nono e dal decimo motivo. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 4213 del 2013: la mancanza di data certa di una scrittura privata non è elemento costitutivo del credito, ma fatto impeditivo, eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio. Tale principio è stato esteso al processo tributario. Ne deriva che la CGT non ha violato l’art. 112 cod. proc. civ. rilevando d’ufficio il difetto di data certa. Tuttavia, le Sezioni Unite hanno precisato che il rilievo officioso rende applicabile l’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.: il collegio d’appello avrebbe dovuto previamente sottoporre la questione alle parti. La ricorrente ha assolto l’onere di dimostrare la lesione delle proprie facoltà difensive, non avendo potuto esporre gli argomenti sull’inapplicabilità dell’art. 2704 cod. civ. e sulla possibilità di provare la certezza della data con mezzi diversi dalla registrazione.

Il decimo motivo è dunque accolto, con assorbimento dell’undicesimo, dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo. Segue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CGT di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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