Consegnatario di beni mobili con debito di vigilanza: nessun conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 247 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali gravato da un mero debito di vigilanza non riveste la qualifica di agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Il conto giudiziale è dovuto soltanto dai consegnatari con debito di custodia, che gestiscono un deposito o un magazzino alimentato da acquisizioni in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Quando i beni sono in uso presso il singolo ufficio e destinati all’ordinario funzionamento dello stesso, difettano i presupposti normativi del giudizio di conto e questo va dichiarato improcedibile.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda un consegnatario di beni mobili in servizio presso un ente locale, chiamato a rendere il conto per l’esercizio finanziario 2020 in relazione a beni inventariati riconducibili alle immobilizzazioni dell’ufficio di pertinenza. Il magistrato istruttore, con apposita relazione, ha rilevato l’insussistenza degli elementi per una proposta di regolarità del conto e di discarico, deferendo la questione al Collegio. Il conto risulta redatto su modello conforme e depositato nei termini, ma privo della relazione dell’Organo di controllo interno.
Ad avviso del magistrato istruttore l’atto depositato non è qualificabile tecnicamente come conto giudiziale, perché la gestione ricompresa riguarda attrezzature, sistemi informatici e arredamenti in uso presso l’ufficio, senza che il consegnatario avesse un debito di custodia. Il consegnatario ha depositato memoria osservando che per i beni affidati, destinati all’ordinario funzionamento degli uffici, non era dovuta la redazione del conto. All’udienza il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo di riferimento. L’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 esclude dall’obbligo di resa del conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. L’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 ribadisce che i consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto, che invece va reso, ai sensi degli artt. 11 e 23 del medesimo testo, dai consegnatari con debito di custodia. L’art. 93 del T.U.E.L. impone la resa del conto ai tesorieri e agli agenti contabili che abbiano maneggio di pubblico denaro o siano incaricati della gestione dei beni degli enti locali.
La Corte ricostruisce la distinzione tra le due figure. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
Il Collegio richiama il criterio quantitativo e qualitativo elaborato dalla giurisprudenza contabile. Se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità interessata, essa è finalizzata non al funzionamento ma al continuativo rifornimento, e si configura una vera e propria gestione contabile, connotata da debito di custodia e soggetta al giudizio di conto. Restano esclusi i beni giacenti presso i singoli uffici e le scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e di controllo di gestione.
Nel caso concreto i beni indicati negli elenchi inventariali erano in uso presso l’ufficio per l’espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali, non custoditi in un deposito per essere successivamente distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino. Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non quello di custodia in senso tecnico, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.
Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Essendo il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari, senza esame nel merito del conto, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c. le spese processuali sono compensate.
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Nota della Redazione
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