Irregolarità formale del conto economale senza addebito all’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 220 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il fondamento dell’obbligo di resa va rinvenuto negli artt. 81, 97, 100 e 103 della Costituzione, che configurano tale obbligo come istituto di garanzia della correttezza e della trasparenza delle pubbliche gestioni. La gestione economale costituisce deroga al principio generale di necessaria programmazione degli acquisti ed è ammessa nei limiti di fondi limitati, destinati a spese minute e indifferibili. L’economo, quale agente contabile, è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e deve dimostrare, mediante il conto giudiziale, la regolarità dei pagamenti in correlazione con le finalità delle anticipazioni. Le spese economali sono irregolari quando non previste dal regolamento o non riconducibili a finalità istituzionali dell’ente o effettuate in carenza dei presupposti. Tuttavia, se le irregolarità restano su un piano essenzialmente formale e non producono danni effettivi, il giudice dichiara l’irregolarità del conto senza addebiti a carico dell’agente contabile.
Il Fatto
Il giudizio riguarda il conto giudiziale reso da un’economa comunale per l’esercizio finanziario 2021. Nella relazione istruttoria il magistrato ha riferito che il conto era stato reso tempestivamente dall’agente, mentre l’amministrazione comunale lo aveva depositato oltre i termini previsti dall’art. 139 del c.g.c.
Nel merito, il magistrato istruttore ha rilevato l’insussistenza del carattere economale di alcune voci di spesa: sussidi straordinari a soggetti indigenti, quote associative e abbonamenti, nonché tasse di circolazione e revisione degli autoveicoli dell’ente. Tali spese, pur astrattamente contemplate dal regolamento di economato, sono state ritenute non riconducibili alle minute spese di funzionamento degli uffici o programmabili. Il magistrato ha quindi chiesto al Collegio di pronunciarsi sulle irregolarità segnalate.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama la propria giurisprudenza in materia di resa del conto, soffermandosi sul fondamento costituzionale dell’obbligo e sul suo carattere di necessarietà. Nessun agente contabile che abbia maneggio di denaro o valori dell’ente pubblico può sottrarsi a tale adempimento.
Quanto all’economo, esso rientra nella nozione generale di agente contabile. La gestione economale è una gestione di mera cassa in regime di anticipazione, che deroga al principio di programmazione degli acquisti per fronteggiare esigenze impreviste e garantire il buon andamento dell’azione amministrativa. Da ciò discende la necessità di fondi limitati e la responsabilità personale dell’economo, che deve dimostrare la regolarità dei pagamenti in stretta correlazione con le finalità delle anticipazioni.
La Corte afferma quindi il criterio di valutazione: le spese economali sono irregolari quando non previste dal regolamento, non riconducibili a finalità istituzionali dell’ente o effettuate in carenza dei presupposti. Nel caso concreto, pur risultando confermate le criticità evidenziate dal magistrato istruttore, esse non comportano gravi inadempienze foriere di concreti danni per il Comune.
Rileva altresì che l’agente contabile e l’ente hanno preso atto dei rilievi, adottando misure correttive per il futuro. Le irregolarità sono pertanto circoscritte a un ambito essenzialmente formale. Ferma la pronuncia di irregolarità del conto, non v’è luogo ad addebiti a carico dell’agente contabile. Le spese di giudizio sono compensate.
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Nota della Redazione
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