Carta del docente, ottemperanza al giudicato e diniego di astreinte (TAR Lombardia n. 637 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario e ordina l’esecuzione nei termini di rito, nominando il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non può essere accolta quando la prestazione oggetto del giudicato — il rilascio della carta elettronica del docente con accredito di € 500,00 — costituisce un contributo per l’aggiornamento e la formazione e non un corrispettivo, con conseguente manifesta iniquità dell’astreinte. L’incontestato an e quantum del credito, unito alla mancata deduzione dell’Amministrazione, fonda l’ordine di ottemperanza e la soccombenza sulle spese.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce per l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle, per l’anno scolastico 2021/2022, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di € 500,00. Titolo del credito è l’art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107. Le spese del giudizio civile sono state distratte ai difensori antistatari e restano fuori dal presente giudizio.
La ricorrente chiede l’esecuzione del giudicato, la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora e la nomina anticipata di un commissario ad acta. Il Ministero si costituisce con comparsa di mero stile. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 9 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti formali dell’ottemperanza. È prodotta copia asseverata della sentenza da eseguire e l’attestazione del suo passaggio in giudicato. È dimostrata la notifica del titolo esecutivo, avvenuta il 12 febbraio 2025: il ricorso rispetta quindi il termine dilatorio di centoventi giorni dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, la ricorrente dichiara l’inadempimento del Ministero. La parte resistente non formula alcuna deduzione e non fornisce indicazioni sull’andamento della procedura. L’an e il quantum del credito restano così incontestati, con conseguente fondatezza della domanda di ottemperanza.
Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione alla sentenza, rilasciando la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma di € 500,00, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della parte ricorrente. L’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso.
Il Collegio respinge invece la domanda di astreinte. La funzione assegnata alla carta del docente è quella di contributo per l’aggiornamento e la formazione, non di corrispettivo. La pretesa di un’ulteriore somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. risulta perciò manifestamente iniqua.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente, tenuto conto del valore contenuto della controversia, dell’assenza di profili di complessità e del carattere seriale del contenzioso in materia di carta del docente, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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