Riliquidazione pensione per ricongiunzione e servizio militare senza oneri (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 61 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico per effetto del computo del periodo ricongiunto senza onere contributivo e del servizio militare di leva deve essere riconosciuto quando il periodo ricongiunto risulti totalmente coperto dai contributi versati alle gestioni di provenienza e l’accredito figurativo del servizio militare sia stato assentito in sede amministrativa. L’eccezione di prescrizione del diritto ai ratei arretrati è infondata ove i solleciti del patronato e le diffide si collochino all’interno dei quinquenni prescrizionali decorrenti dalla comunicazione della determinazione iniziale e dall’accoglimento della domanda di accredito. La mera promessa di pagamento della riliquidazione, non seguita dall’effettiva corresponsione delle differenze, non integra cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente di un Comune e collocato in quiescenza dall’01.06.2016, titolare di pensione ordinaria diretta di vecchiaia liquidata con il sistema misto, ha adito la Corte dei conti chiedendo la riliquidazione del trattamento in godimento. Domandava il computo del periodo ricongiunto di anni 4, mesi 10 e giorni 16, assentito senza oneri con decreto del Ministero del Tesoro, nonché del servizio militare di leva per anni 1, mesi 1 e giorni 28, prestato dal 24.10.1970 al 21.12.1971.

La nota INPS del 07.06.2016 aveva escluso dal calcolo il periodo ricongiunto per asserita mancanza di versamento delle rate dell’onere contributivo. Il Comune aveva però evidenziato che l’onere era pari a zero, poiché il periodo risultava totalmente coperto dai contributi versati alle gestioni di provenienza. Ottenuto nel 2018 l’accoglimento della domanda di accredito figurativo del servizio militare, l’Istituto non aveva mai riliquidato la pensione. Da qui il ricorso, con domanda di condanna alle differenze, interessi e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Il Giudice monocratico ha esaminato la determinazione di riliquidazione prodotta dall’INPS insieme alla simulazione del cedolino comprensivo delle spettanze arretrate. In essa ha ravvisato l’espressione di corretta azione amministrativa, poiché il ricorrente aveva pienamente diritto alla valorizzazione ai fini pensionistici, e senza oneri, sia del periodo ricongiunto sia del servizio militare, avendo ritualmente richiesto e ottenuto in sede amministrativa il positivo accredito e il positivo riconoscimento.

Tale conclusione, che involge anche la determinazione del quantum debeatur, è stata raggiunta anche in ragione dell’assenza di pertinenti contestazioni del ricorrente. Ciò nondimeno, il Giudice ha escluso la cessazione della materia del contendere: allo stato degli atti, la corresponsione delle differenze fra i ratei percepiti e quelli effettivamente dovuti risultava meramente promessa, con decorrenza prospettata dalla rata di aprile 2025.

È stata poi rigettata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Istituto. Per il periodo ricongiunto, il dies a quo è stato identificato nel 07.06.2016, data della comunicazione INPS di mancato computo; i solleciti del patronato del 2018, documentati anche da carteggio interno, si collocano nel quinquennio. La diffida del 28.03.2022, con relazione telematica di ricevimento, ha interrotto il nuovo quinquennio, e la notificazione del ricorso ha ulteriormente interrotto il termine.

Quanto al servizio militare, la Corte ha rilevato che il procedimento amministrativo, avviato con istanza del 2011 e definito dall’INPS solo nel 2018, individua in quest’ultimo anno il momento dal quale il diritto poteva essere fatto valere. Anche rispetto a tale periodo la diffida del 28.03.2022, riferita pure alla valorizzazione del servizio militare, ha interrotto il quinquennio. Il ricorso è stato quindi integralmente accolto, con condanna dell’INPS al pagamento delle differenze dall’01.07.2016, oltre interessi e rivalutazione secondo il criterio dell’assorbimento, e con liquidazione delle spese a carico dell’Istituto soccombente nella misura di euro 1000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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