Adeguamento della pensione per infermità di servizio anche dopo il 2010 (Corte dei Conti Sez. III App. n. 6 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del dipendente pubblico collocato a riposo, affetto da infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, ai benefici economici previsti dagli artt. 43 e 44 del R.D. 30 settembre 1922, n. 1290, come integrati dalla legge 15 luglio 1950, n. 539, non può essere limitato al solo periodo temporale oggetto di accertamento tecnico. Ove il giudice di primo grado abbia riconosciuto il diritto e liquidato le somme solo fino a una certa annualità, la sentenza va riformata per estendere il riconoscimento all’intero periodo successivo, mancando la prova che l’ente previdenziale abbia spontaneamente adeguato il trattamento. La soccombenza, anche in caso di accoglimento nel merito, giustifica la condanna alle spese, non potendo la compensazione essere disposta in modo immotivato.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente dell’Ente Ferrovie dello Stato, ha chiesto in primo grado l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di pensione ordinaria diretta, mediante l’attribuzione dei benefici economici spettanti in ragione di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio. Il Giudice Unico delle Pensioni ha accolto il ricorso e ha liquidato in suo favore la somma di € 11.585,67, calcolata dal C.T.U. con riferimento al solo periodo fino all’anno 2010.
Il ricorrente ha proposto appello, dolendosi della errata interpretazione della domanda, del difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., della omessa attivazione dei poteri ufficiosi e della disciplina sulle spese. L’INPS si è costituito eccependo il difetto di interesse ad agire e chiedendo il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato l’appello fondato, muovendo dalla piena sussistenza dei presupposti di legge del diritto azionato: lo status di impiegato pubblico e la qualità di invalido di servizio, essendo stata la dipendenza da causa di servizio riconosciuta dall’Amministrazione con provvedimento del 1980 in relazione a infermità ascrivibile all’ottava categoria della Tabella A.
Il punto centrale della decisione attiene all’ampiezza del riconoscimento. La sentenza di primo grado ha correttamente affermato il diritto, ma lo ha erroneamente limitato all’anno 2010: la liquidazione operata dal consulente tecnico d’ufficio corrisponde, infatti, al solo periodo preso in esame dall’accertamento.
Da qui la riforma del capo relativo. Poiché non risulta in atti che l’INPS abbia provveduto, per il periodo successivo, all’adeguamento del trattamento pensionistico, la Corte ha riconosciuto il diritto dell’appellante ai benefici di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. n. 1290/1922 anche per il periodo successivo al 2010. La mancata prova dell’adeguamento spontaneo ha escluso la configurabilità di una cessata materia del contendere, richiesta dall’ente previdenziale.
Il Collegio ha inoltre riformato la sentenza in ordine alle spese del primo grado, che erano state immotivatamente compensate nonostante la soccombenza. Le spese legali sono state poste a carico della parte soccombente per entrambi i gradi, con distrazione a favore dei procuratori antistatari, complessivamente in € 2.000,00 oltre oneri di legge.
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Nota della Redazione
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