Compensi membri del Collegio Consultivo Tecnico dipendenti pubblici: esula dalla contabilità pubblica (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata n. 19 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere alla Corte dei conti è inammissibile sotto il profilo oggettivo quando il quesito, pur originato da una esigenza concreta, attenga a materia estranea alla contabilità pubblica. La linea di confine della funzione consultiva in materia di personale si colloca tra norme che pongono limiti e divieti strumentali a specifici obiettivi di contenimento della spesa e norme che hanno meri riflessi di natura finanziaria. Il trattamento economico dei dipendenti pubblici nominati nel Collegio Consultivo Tecnico non deriva dall’interpretazione di norme poste a presidio del coordinamento della finanza pubblica, ma dall’applicazione di norme contrattuali e di istituti propri del rapporto di lavoro pubblico: la relativa questione è rimessa alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione.

Il Fatto

Il Presidente della Provincia ha chiesto alla Sezione Regionale di Controllo un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. L’Amministrazione, in vista della nomina di propri dipendenti quali componenti del Collegio Consultivo Tecnico, ha domandato se i compensi debbano essere corrisposti integralmente nella medesima misura prevista per i soggetti esterni, o se debba tenersi conto dei limiti imposti per la remunerazione degli incentivi dei servizi tecnici dalle norme di settore e dai regolamenti interni.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente scrutinato i requisiti di ammissibilità soggettiva, ritenendo l’istanza ammissibile: la richiesta proviene da ente tassativamente legittimato ed è stata sottoscritta dal legale rappresentante. Il mancato inoltro tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, appena costituito, non è stato considerato causa ostativa, in ragione della previsione per cui le richieste sono formulate “di norma” tramite il CAL. La Corte ha tuttavia auspicato che, a regime, gli enti valorizzino il ruolo di filtro del CAL.

Nel merito, la richiesta è stata ritenuta inammissibile sotto il profilo oggettivo. La funzione consultiva è circoscritta alla materia della contabilità pubblica, intesa in senso dinamico, e non può estendersi fino a rendere le Sezioni regionali organi di consulenza generale delle autonomie locali: i quesiti devono avere carattere generale e astratto e riguardare l’interpretazione di principi e istituti afferenti alla contabilità pubblica.

Richiamando la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 9/SEZAUT/2022/QMIG, resa in materia di compensi ai componenti di commissioni di concorso, la Sezione ha enunciato la distinzione tra norme che pongono limiti e divieti strumentali a obiettivi di contenimento della spesa e norme che producono meri riflessi finanziari: solo le prime rientrano nella nozione dinamica di contabilità pubblica.

Le disposizioni richiamate dall’Ente, in particolare l’art. 6 del decreto-legge n. 76/2020, confluito nell’art. 215 del d.lgs. n. 36/2023, nonché l’allegato V.2 del Codice dei contratti pubblici, sono state ricondotte alla seconda categoria di norme. Secondo la Sezione, l’integrale corresponsione dei compensi ai dipendenti pubblici nominati nel CCT presenta sì riflessi finanziari, ma tali conseguenze non derivano dall’applicazione di norme poste a presidio del coordinamento della finanza pubblica, bensì da norme contrattuali e da istituti propri del rapporto di lavoro pubblico (limiti al cumulo dei compensi, incentivi tecnici). La questione, in quanto legata alla valutazione discrezionale del caso concreto, è stata dichiarata estranea alla materia della contabilità pubblica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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