Regolamento fognatura del 1920 applicabile anche agli interventi di manutenzione sulla rete (TAR Lombardia n. 868 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale per il servizio della fognatura, ancorché risalente nel tempo, resta vigente e costituisce lex specialis degli obblighi dei frontisti, salvo prova di una abrogazione espressa o di un insanabile contrasto con la normativa sopravvenuta. L’obbligo di adeguare l’impianto alle prescrizioni tecniche non sorge soltanto in caso di nuova costruzione o ristrutturazione totale, ma ogni volta che si intervenga sulla rete alterandone la configurazione o introducendo nuovi punti di scarico. Le valutazioni dell’Amministrazione sulle irregolarità tecniche riscontrate rientrano nella discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o del travisamento dei fatti. L’annullamento per difetto di istruttoria presuppone l’omessa acquisizione di elementi rilevanti e decisivi, non la mera contrapposizione di una diversa perizia di parte.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una segnalazione certificata di inizio attività presentata nel 2018 da una società per la riqualificazione di un edificio storico in Milano. Dopo integrazioni documentali nel corso del 2019, il Comune, sulla base di una visita tecnica del novembre 2020, emetteva nel marzo 2021 una ordinanza di regolarizzazione della rete interna di fognatura con annessa sanzione amministrativa pecuniaria, contestando plurime irregolarità tecniche e imponendo opere di adeguamento.
La società presentava istanza di riesame in autotutela, contestando la qualificazione dell’intervento come manutenzione ordinaria e l’applicabilità delle norme richiamate. Il Comune riapriva il procedimento, sospendeva l’efficacia dell’ordinanza, disponeva una nuova visita tecnica nell’aprile 2024 e, con atto del 16 aprile 2024, chiudeva l’istruttoria confermando integralmente il provvedimento e la sanzione. Avverso tale atto la società proponeva ricorso, deducendo difetto di istruttoria, erronea qualificazione dell’intervento e irragionevolezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dall’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, per impugnazione di atto qualificato come confermativo, ritenendo il ricorso infondato nel merito. In via preliminare il Tribunale esamina l’asserita inapplicabilità, per obsolescenza, del Regolamento per il Servizio della Fognatura comunale approvato nel 1920. La doglianza è priva di pregio: il regolamento non risulta abrogato e la sua vetustà non ne determina di per sé l’inefficacia, in assenza di una norma di pari grado che ne disponga l’espressa abrogazione. La mera anteriorità di una norma regolamentare rispetto a una legislativa successiva non è motivo di illegittimità, se non si dimostra uno specifico e insanabile contrasto (T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, 14.12.2009, n. 5332).
Il Tribunale osserva che nessuna prova di abrogazione implicita o di contrasto insanabile è stata fornita con riferimento agli artt. 1, 28, 29 e 40 del Regolamento di Fognatura, né rispetto al d.lgs. n. 152/2006 o alla normativa regionale. L’art. 40, che subordina gli interventi comportanti modifiche agli scarichi al preventivo parere dell’Ufficio Fognatura, si allinea al principio di vigilanza e controllo del Comune sull’attività urbanistico-edilizia. Nessuna incompatibilità sussiste con l’Allegato 2 del Regolamento Edilizio: le due fonti si integrano, disciplinando l’una il servizio pubblico e l’allacciamento, l’altra le prescrizioni sulle reti interne ai fabbricati.
Nel merito, la tesi della manutenzione ordinaria non è accolta. L’intervento di sostituzione di porzioni di rete si inserisce in un più ampio contesto di opere oggetto di SCIA, tra cui il recupero abitativo di un sottotetto e una diversa distribuzione degli spazi interni, non dequalificabili a semplice manutenzione. In modo dirimente, le verifiche ispettive hanno accertato la realizzazione di nuove bocche di scarico sotto la quota stradale senza autorizzazione e senza dispositivi di sicurezza, con violazione degli artt. 29 e 40 del Regolamento e piena legittimazione del potere sanzionatorio.
Quanto al difetto di istruttoria, il procedimento risulta completo e rispettoso delle garanzie partecipative: segnalazione iniziale, primo sopralluogo in contraddittorio nel 2020, ordinanza nel 2021, sospensione su istanza di autotutela, secondo sopralluogo in contraddittorio nel 2024 e conferma delle determinazioni. L’asserita non piena conoscenza della pratica da parte del tecnico comunale non inficia l’accertamento, essendo i rilievi verbalizzati alla presenza della parte. Le valutazioni tecniche sulla inaccessibilità del gruppo finale ISB, sul mancato collegamento dei pluviali e sull’assenza di dispositivi anti-rigurgito rientrano nella discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità. La perizia di parte oppone una diversa valutazione senza dimostrarne l’evidente erroneità. Le prescrizioni degli artt. 28 del Regolamento di Fognatura e 3.14 dell’Allegato 2 sono poste a presidio dell’interesse pubblico alla funzionalità e manutenibilità della rete, prevalente sull’interesse economico privato. Il ricorso è dunque respinto, con condanna della società alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.