Obbligo di resa del conto giudiziale del consegnatario di beni e improcedibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 135 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale in capo al consegnatario di beni quando la gestione non riguardi beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia, ai sensi degli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL. Il conto del consegnatario, pur ricalcando il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, non può essere qualificato come conto giudiziale quando manca il presupposto sostanziale della custodia. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’ente locale interessato. La pronuncia in rito non comporta condanna alle spese.
Il Fatto
La vicenda riguarda il giudizio di conto iscritto nei confronti di un agente contabile, per la gestione di beni del Comune, riferita all’esercizio finanziario 2019 e al periodo 01/01/2019–31/12/2019, con conto depositato in data 08/09/2020. Il conto era stato qualificato come conto del consegnatario, in quanto prospetto redatto secondo il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, recante il modello contabile relativo alla gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.
La questione approda all’attenzione della Sezione giurisdizionale regionale perché occorre stabilire se, rispetto ai beni oggetto di gestione, sussista o meno l’obbligo di resa del conto giudiziale. La Procura regionale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del conto in esame, che consiste in un prospetto ricalcante il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996. Tale modello è quello contabile relativo al conto della gestione del consegnatario di beni degli enti locali, sicché l’inquadramento formale del documento non è in discussione.
Ciò che rileva, tuttavia, è il presupposto sostanziale dell’obbligo di resa. La Corte osserva che la gestione oggetto del conto giudiziale non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia, di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL).
Il Collegio richiama quindi la pacifica giurisprudenza contabile, citando, tra le altre, una propria pronuncia della Sezione (n. 217/2018) e decisioni delle Sezioni Abruzzo (nn. 89 e 102/2015), Toscana (nn. 60 e 61/2016), Friuli-Venezia Giulia (n. 17/2014) e Calabria (n. 323/2013). Secondo tale orientamento, con riguardo ai beni suddetti non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale.
Da tale premessa discende, in via consequenziale, l’improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’ente locale interessato. Il Collegio precisa infine che nulla è dovuto per le spese, stante la pronuncia in rito. La decisione è stata assunta in camera di consiglio e depositata in Segreteria, con contestuale disposizione di apposizione dell’annotazione ai sensi dell’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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