Ottemperanza al giudicato: legittimazione esclusiva del difensore distrattario (TAR Lombardia n. 1980 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per effetto del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore della parte vittoriosa, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., si instaura tra il difensore e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza davanti al giudice amministrativo. La relativa azione resta distinta e autonoma rispetto a quella della parte vittoriosa per il credito principale. Accertata la mancata ottemperanza e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 del d.l. n. 669/1996, va assegnato all’amministrazione un nuovo termine per il pagamento e nominato, in caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 4178/2024, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire al ricorrente il beneficio economico della carta docenti per tre anni scolastici, liquidando altresì le spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Il ricorrente ha quindi agito davanti al TAR Lombardia per l’ottemperanza a quel titolo, al fine di conseguire il rilascio della carta. Nel contempo il difensore ha agito in proprio, quale procuratore antistatario, per il pagamento delle spese di lite liquidate in suo favore.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto la questione della legittimazione attiva del difensore che agisce in proprio. Richiamando un orientamento consolidato, il Collegio osserva che la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. fa sorgere tra difensore e parte soccombente un rapporto autonomo, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale con il cliente vittorioso.

Da ciò discende che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto e a promuovere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Solo a lui spetta, dunque, l’azione per la parte del titolo che ha disposto a suo favore il pagamento delle spese processuali.

Nel merito, il ricorso è ritenuto fondato. Rispetto al titolo, passato in giudicato e ritualmente notificato anche in proprio dal difensore, risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La documentazione prodotta e le dichiarazioni della parte dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, pur costituitosi, non ha formulato alcuna deduzione né offerto indicazioni sull’andamento della procedura, sicché il credito non è contestato nell’an né nel quantum.

Il Collegio dichiara pertanto l’inottemperanza e assegna al Ministero il termine di 120 giorni dalla pubblicazione per l’integrale pagamento. Per il caso di inutile decorso, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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