Obbligo di resa del conto e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 186 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Tutti i soggetti incaricati delle riscossioni o dei pagamenti dell’amministrazione, o che comunque hanno maneggio di pubblico denaro, rivestono la qualifica di agente contabile e sono tenuti alla resa del conto giudiziale, in forza degli artt. 74 r.d. n. 2440/1923, 610 e ss. r.d. n. 827/1924, 44 t.u. n. 1214/1934 e, per gli enti locali, degli artt. 93 e 233 d.lgs. n. 267/2000. Il gestore di una struttura ricettiva che riscuote l’imposta di soggiorno è agente contabile, perché ha la disponibilità di un’entrata tributaria dell’ente territoriale di cui è investito del riversamento. Il conto compilato d’ufficio dal Comune, chiuso in pareggio e non contestato dall’ente né dal Pubblico Ministero contabile, ne consente l’approvazione con discarico dell’agente.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda una società titolare di una struttura ricettiva, chiamata a rispondere della gestione dell’imposta di soggiorno per l’esercizio finanziario 2022. La società, nella qualità di agente contabile, non ha depositato il conto nonostante i ripetuti solleciti.

Il Comune ha quindi compilato d’ufficio il conto giudiziale, depositato nel gennaio 2024. Il Giudice designato, all’esito delle verifiche, ha chiesto la fissazione dell’udienza per la discussione, ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a) c.g.c. La Procura Regionale ha espresso parere favorevole al discarico. All’udienza l’agente contabile non è comparso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione soggettiva. Chi è incaricato di riscossioni o pagamenti, o ha comunque maneggio di pubblico denaro, è agente contabile ed è tenuto alla resa del conto. La Corte richiama gli artt. 74 r.d. n. 2440/1923, 610 e ss. r.d. n. 827/1924, 44 t.u. n. 1214/1934 e, per gli enti locali, gli artt. 93 e 233 d.lgs. n. 267/2000.

Il principio è ricondotto a un’esigenza imprescindibile dell’ordinamento: chi gestisce beni pubblici deve dimostrarne il legittimo impiego e la corretta destinazione. L’obbligo di rendere il conto, per ottenere il discarico, costituisce passaggio essenziale, in forza dei principi di necessarietà del giudizio di conto riconosciuti dalla Corte costituzionale, sentenza n. 114/1975.

Applicando tali coordinate, la Corte ravvisa nella società tutti i presupposti della qualifica di agente contabile. Essa gestisce un’attività soggetta al tributo istituito dall’ente territoriale, del cui introito e riversamento nella tesoreria è investita.

Il Collegio esamina poi il conto compilato d’ufficio dal Comune con il prescritto modello 21 allegato al d.P.R. n. 194/1996 e rileva che chiude in pareggio. Né l’ente titolare degli importi né il Pubblico Ministero contabile hanno contestato la gestione o sollevato rilievi.

La gestione è dunque dichiarata regolare, con approvazione del resoconto e discarico dell’agente contabile. Il pronunciato discarico esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *