Debito di vigilanza e insussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 185 del 06.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia in capo al consegnatario. Tale debito sussiste soltanto per chi gestisce una vera e propria cassa o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti in carico e scarico e conseguente obbligo restitutorio dei beni in deposito. Il consegnatario gravato di mero debito di vigilanza è agente amministrativo, non agente contabile, e non è tenuto alla resa del conto. Il giudizio di conto proposto nei suoi confronti è pertanto improcedibile, con restituzione degli atti all’Amministrazione.

Il Fatto

La vicenda ha origine da un giudizio di conto iscritto nei confronti di un dipendente comunale qualificato consegnatario di beni mobili presso un ente locale piemontese, con riferimento all’esercizio finanziario 2021. Il conto giudiziale riguardava esclusivamente beni mobili di pertinenza del Comune, presentato dal dipendente in relazione al presunto debito di custodia sugli stessi.

Nella relazione istruttoria il magistrato dubitava della qualificazione di consegnatario per debito di custodia, ravvisando invece un debito di vigilanza. La Procura regionale, con conclusioni depositate il 27 giugno 2025, chiedeva dichiararsi l’improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti all’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della distinzione tra le due figure di consegnatario, individuando nello spartiacque tra debito di custodia e debito di vigilanza il criterio discretivo dell’obbligo di resa del conto. La gestione oggetto del giudizio non riguarda beni o materie per le quali il consegnatario abbia debito di custodia, trattandosi piuttosto di un conto meramente riepilogativo e ricognitivo, riferito a beni eterogenei, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni dell’ente locale e riconducibili allo stato patrimoniale dell’Ente.

L’elemento tassativo e ineludibile viene individuato esclusivamente nella gestione tipicamente di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali: i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano incrementi o decrementi degli oggetti ricevuti in consegna, con configurazione di un obbligo restitutorio. Solo il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’Ente e alimentato da acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative, è tenuto alla resa del conto.

La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’Ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso e della gestione delle scorte assegnate all’Ufficio. Il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza contabile (Sez. II centrale n. 963 del 2017, Sez. Veneto n. 105 del 2017, Sez. Abruzzo n. 60 del 2017, Sez. Piemonte n. 354 del 2021, n. 362 del 2022 e n. 219 del 2023).

Non essendo individuabili nel conto beni per i quali sia previsto un effettivo debito di custodia e non ravvisandosi una tipica gestione di cassa o magazzino, il Collegio ritiene insussistente l’obbligo di resa del conto, configurandosi unicamente un obbligo di vigilanza. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile, con restituzione del conto all’Amministrazione e nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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