Compensazione caro materiali e prova della riferibilità temporale delle lavorazioni (TAR Calabria n. 1511 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di compensazione per l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione di cui all’art. 1-septies del d.l. n. 73/2021, la riferibilità di una lavorazione a un determinato periodo di esecuzione deve essere accertata sulla base dei libretti delle misure, che costituiscono la fonte documentale privilegiata per la verifica della quantità e della classificazione delle lavorazioni eseguite. La mera circostanza che una lavorazione sia annotata in un libretto delle misure successivo non è di per sé decisiva, ove la stessa quantità risulti già indicata in un libretto precedente; viceversa, l’assenza di annotazione nel libretto iniziale dimostra che la lavorazione non è stata eseguita nel periodo ivi considerato. Sugli importi dovuti a titolo di compensazione spettano gli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo alla presentazione dell’istanza, mentre non spetta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di valore.
Il Fatto
La società ricorrente, aggiudicataria di un appalto per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza bordo ponte sulla strada statale n. 107, presentava all’Anas due istanze di compensazione per l’aumento dei prezzi dei materiali, ai sensi dell’art. 1-septies del d.l. n. 73/2021, relativamente alle lavorazioni eseguite nel primo semestre del 2021. Rimasta senza risposta, la società agiva avverso il silenzio, ma nelle more l’Anas riconosceva un importo inferiore a quello richiesto, escludendo alcune lavorazioni asseritamente eseguite nel 2020. La ricorrente proponeva quindi motivi aggiunti per ottenere l’annullamento degli atti di determinazione e la condanna al pagamento della maggiore somma, oltre a interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accertato che le ragioni di dissenso tra le parti riguardavano la riferibilità all’anno 2021 di alcune lavorazioni, in particolare quelle relative ai viadotti oggetto dell’intervento, e la conseguente quantità di materiale compensabile.
Richiamato l’art. 14 del d.m. n. 49/2018, il Collegio ha evidenziato che i libretti delle misure contengono la misurazione e la classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori e costituiscono la sede naturale di verifica del momento di esecuzione delle stesse. Dall’esame dei libretti n. 1 del 1.12.2020 e n. 2 del 19.05.2022 è emerso che alcune lavorazioni risultavano già annotate nel libretto del 2020 per le stesse quantità riportate in quello del 2022, con conseguente esclusione della compensazione; per altre, invece, l’annotazione era presente solo nel libretto successivo, sì da confermare l’esecuzione nel 2021 e il diritto alla compensazione.
In accoglimento parziale dei primi due motivi aggiunti, il giudice ha condannato l’Anas a determinare e pagare l’importo dovuto per le lavorazioni eseguite presso i viadotti per i quali la riferibilità al 2021 era documentalmente provata.
Quanto al terzo motivo, il Tribunale ha riconosciuto gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo alla presentazione dell’istanza e fino al soddisfo, sia sugli importi già pagati sia su quelli da liquidare. Ha invece negato la rivalutazione monetaria, qualificando l’obbligazione come debito di valuta e non di valore, in quanto avente ad oggetto una somma determinata o determinabile mediante parametri fissi.
Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito dal parziale accoglimento dei precedenti, e le spese di lite sono state compensate in ragione dell’esito complessivo del giudizio.
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Nota della Redazione
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