Sospensione attività ricettiva: l’inerzia nella SCIA di subentro esclude il fumus per la cautela (TAR Emilia-Romagna n. 242 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di attività ricettiva alberghiera, la sospensione dell’attività disposta dal Comune è legittima quando il soggetto gestore subentri nella titolarità senza aver perfezionato gli adempimenti amministrativi richiesti, come la SCIA di subentro nell’autorizzazione comunale, e permangano le contestate violazioni delle normative igienico-sanitarie e antincendi. L’accertamento delle violazioni da parte del personale tecnico preposto non richiede ulteriore attività istruttoria dell’Amministrazione, gravando sul titolare dell’esercizio l’onere di dimostrare il superamento delle criticità contestate. Il pagamento delle sanzioni non esime dal perfezionamento del subentro nella titolarità e nella gestione, dovendo il titolare possedere i requisiti previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza. In sede cautelare, la mancata dimostrazione di tali adempimenti esclude il fumus boni iuris, prevalendo l’interesse alla tutela della sicurezza e della salute dei potenziali ospiti.
Il Fatto
La società gestrice di una struttura ricettiva e una persona fisica, individuata quale gestore di fatto dell’attività, hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto la sospensione dell’attività esercitata. Il provvedimento era stato adottato all’esito di un accertamento della polizia amministrativa risalente al mese di gennaio 2026, che aveva rilevato l’assenza degli adempimenti amministrativi per il subentro nella gestione e la sussistenza di violazioni igienico-sanitarie e antincendi. Le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del provvedimento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, lamentando vizi di legittimità. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’istanza cautelare, ritenendo il ricorso privo di sufficienti elementi di fumus boni iuris. Ha osservato che, sebbene la ricorrente fosse divenuta legale rappresentante della società gestrice, non era stata dimostrata la regolarizzazione della propria posizione mediante gli adempimenti amministrativi richiesti per il subentro nell’autorizzazione comunale: la modifica del soggetto gestore rendeva necessaria la presentazione della SCIA di subentro.
Il Collegio ha evidenziato che, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dall’accertamento, la parte ricorrente non aveva provato nemmeno l’eliminazione delle violazioni delle normative igienico-sanitarie e antincendi, poste alla base del provvedimento impugnato. Ha quindi precisato che il pagamento delle sanzioni non esime dal perfezionamento del subentro nella titolarità e nella gestione dell’attività, poiché il titolare deve possedere i requisiti previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza e deve eliminare le violazioni riscontrate.
Il Tribunale ha inoltre chiarito che l’accertamento delle violazioni da parte del personale tecnico preposto non richiede alcuna ulteriore attività istruttoria del Comune: grava sul titolare dell’esercizio l’onere di dimostrare il superamento delle criticità contestate, onde evitare ulteriori conseguenze in termini di sospensione. Il provvedimento, adottato all’esito di un procedimento che aveva consentito la partecipazione degli interessati, non è stato ritenuto né sproporzionato né abnorme rispetto alle gravi contestazioni rimaste prive di dimostrazione di superamento. Nel bilanciamento degli interessi, il Collegio ha ritenuto prevalente quello alla tutela della sicurezza e della salute dei potenziali ospiti, respingendo l’istanza cautelare e compensando le spese del giudizio.
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Nota della Redazione
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