Il riscontro all’istanza di riesame estingue il giudizio sul silenzio (TAR Campania n. 4449 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso, ancorché di rigetto, in riscontro all’istanza di riesame presentata dal privato determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, che trova la sua ragion d’essere esclusivamente nella perdurante inerzia. L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il cittadino extracomunitario non richiede la certificazione consolare sui redditi allorché l’interessato dichiari l’impossibilità di produrla, potendo supplire con dichiarazione sostitutiva, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 157 del 2021.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, aveva fatto ingresso in Italia con regolare visto per lavoro subordinato, ma il datore di lavoro non aveva provveduto all’assunzione. Aveva quindi chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione e, a seguito della revoca del nulla osta, aveva presentato un’istanza di riesame. Rimasta l’Amministrazione inerte su tale ultima istanza, il ricorrente aveva proposto ricorso per ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva come l’Amministrazione, costituendosi in giudizio, abbia depositato una nota dello Sportello Unico per l’Immigrazione con cui è stato dato espresso riscontro negativo all’istanza di riesame. L’atto, pur di contenuto reiettivo, esclude la permanenza dell’inerzia che costituiva l’oggetto della contestazione, facendo così venir meno l’interesse del ricorrente alla declaratoria dell’illegittimità del silenzio.
La Camera, in applicazione del principio per cui l’adozione del provvedimento espresso in corso di causa priva di oggetto la domanda diretta a censurare l’omessa conclusione del procedimento, dichiara conseguentemente la cessazione della materia del contendere, non risultando necessario esercitare il potere sostitutivo di cui al rimedio avverso il silenzio.
Quanto all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il Collegio ne rileva la fondatezza. Sotto il profilo reddituale, il ricorrente ha dichiarato un reddito ampiamente inferiore al limite di legge e ha attestato di non possedere redditi all’estero, chiedendo comunque conferma all’ambasciata dello Stato di cittadinanza. L’onere documentale di cui all’art. 79, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002 deve ritenersi superato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 157 del 2021, che ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui non ammette, in caso di impossibilità, la produzione di una dichiarazione sostitutiva.
Il requisito di merito, attinente alla non manifesta infondatezza della pretesa, è altresì integrato, non potendo la domanda essere considerata manifestamente inammissibile o infondata. Il compenso per il difensore viene liquidato in euro ottocento, oltre accessori come per legge, con spese di lite interamente compensate tra le parti in ragione della peculiarità degli interessi sottesi.
Nota della Redazione
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