Obbligo di provvedere sull’istanza di assegnazione di banco biglietteria aeroportuale (TAR Lombardia n. 3530 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La biglietteria interna all’aerostazione costituisce pertinenza degli stalli capolinea del servizio di trasporto pubblico di linea che collega l’aeroporto alla città, a sua volta strettamente collegato e strumentale alle attività cd. aviation. Ne deriva la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie concernenti l’assegnazione di tali banchi. Il gestore aeroportuale, a fronte di una circostanziata istanza di assegnazione, è tenuto a provvedere in via espressa ai sensi degli artt. 31 e 117 del c.p.a. e dell’art. 2 della legge n. 241/1990, non potendo opporre la mancata partecipazione del richiedente a precedenti selezioni, circostanza attinente al merito e non all’an debeatur provvedimentale.
Il Fatto
La ricorrente svolge attività di trasporto pubblico di collegamento aeroportuale sulla linea Milano Stazione Centrale – Malpensa. Non disponendo di un banco per la vendita dei titoli di viaggio in area aeroportuale, vende i biglietti direttamente sulla banchina di stallo, a differenza di altri operatori sulla medesima tratta.
Con istanza del 25 febbraio 2025 la società ha chiesto al gestore aeroportuale l’utilizzazione in condivisione del banco assegnato ad altro operatore o, in alternativa, l’assegnazione di un autonomo banco vendita. Il gestore non ha dato seguito all’istanza. La ricorrente ha quindi agito avverso il silenzio serbato, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal gestore. Il riparto va effettuato secondo il criterio della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, individuata con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico sottostante.
La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 34699 del 2024, secondo cui il servizio di trasporto pubblico di linea che collega l’aeroporto alla città è strettamente collegato e strumentale alle attività aviation. Richiama altresì Cons. Stato n. 7631 del 2023, che ha qualificato la biglietteria interna all’aerostazione come pertinenza degli stalli capolinea. Su tali basi afferma la giurisdizione amministrativa.
Nel merito, il Tribunale applica gli artt. 31 e 117 del c.p.a. e rileva che il gestore, davanti a una circostanziata istanza di ripristino o assegnazione del banco, aveva l’obbligo di provvedere, anche in forza dell’art. 3, comma 3, del Regolamento Regionale n. 8/2015, non ricorrendo alcuna ipotesi di manifesta irricevibilità, inammissibilità o infondatezza.
Il Collegio respinge le difese del gestore. Quanto all’assenza di riferimento ai banchi nel regolamento regionale, osserva che la biglietteria è pertinenza degli stalli capolinea. Quanto alla mancata partecipazione alle selezioni, si tratta di profilo che attiene al merito dell’istanza, non scrutinabile nel giudizio sull’inadempimento.
Accertata la scadenza del termine di trenta giorni decorrente dal 25 febbraio 2025, il ricorso è accolto. Il gestore deve provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza; in caso di omissione, il Tribunale provvederà alla nomina di un commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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