Validità della querela e obbligo di valutazione globale nel riesame (Cass. pen. Sez. IV n. 38304/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di querela presentata dal legale rappresentante di una società di capitali, l’onere di indicare la fonte specifica dei poteri di rappresentanza è adempiuto con la mera indicazione della qualifica di amministratore. La riserva di costituzione di parte civile formulata nella denuncia costituisce manifestazione inequivoca della volontà di punizione, ai sensi dell’art. 336 cod. proc. pen. Nel giudizio di riesame cautelare, il Tribunale deve compiere una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti, confrontandosi con le ragioni del provvedimento impugnato e vagliando l’intero compendio accusatorio, senza parcellizzarlo.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo, con ordinanza del 12 giugno 2025, disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di più indagati, in relazione a reati di furto aggravato e altri delitti. Avverso tale provvedimento, gli indagati proponevano istanza di riesame. Il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza dell’11 luglio 2025, annullava il provvedimento cautelare in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 3), ritenendo invalida la querela, e sostituiva la custodia cautelare con l’obbligo di dimora per il reato di cui al capo 2). Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea valutazione della validità delle querele e la carente motivazione sulla gravità indiziaria, con particolare riferimento all’attribuzione delle utenze telefoniche agli indagati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso del Procuratore, annullando con rinvio l’ordinanza impugnata. Quanto al reato di cui al capo 1), il Tribunale del riesame aveva ritenuto la querela invalida perché presentata da un soggetto che si era qualificato sia come socio che come rappresentante della società, senza specificare la fonte del potere di rappresentanza. La Cassazione richiama il consolidato orientamento secondo cui, per la querela presentata dal legale rappresentante di una società, l’indicazione della qualifica di amministratore è sufficiente, comportando l’implicito riferimento all’art. 2384 cod. civ., senza necessità di ulteriori allegazioni. La procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. è necessaria solo in caso di potere negoziale o di soggetto terzo. Nel caso di specie, il querelante si era espressamente qualificato come rappresentante della società, dichiarazione dalla quale si desume la carica ricoperta.
Con riferimento al reato di cui al capo 3), la Corte censura l’orientamento del Tribunale, che aveva escluso la valida proposizione della querela in quanto la persona offesa si era limitata a riservarsi la costituzione di parte civile. La Cassazione, discostandosi da recenti pronunce contrarie, afferma che la riserva di costituzione di parte civile nella denuncia costituisce chiara espressione della volontà di punizione, poiché presuppone l’instaurazione del procedimento penale. Il principio del favor querelae impone di risolvere in favore del querelante le situazioni di incertezza. La riserva indica che la decisione di costituirsi parte civile è rimandata a un momento successivo, ma tale scelta presuppone che l’azione penale sia già stata esercitata, altrimenti la riserva sarebbe priva di senso.
Quanto alla gravità indiziaria, la Corte rileva che il Tribunale del riesame ha omesso di valutare elementi significativi emersi dal compendio investigativo, parcellizzando gli indizi invece di procedere a un esame globale. In particolare, non ha considerato che l’utenza telefonica attribuita a uno degli indagati era abbinata ai genitori della figlia, era in contatto con le utenze dei coindagati e si era spostata lungo il percorso dei furti nei giorni di commissione. Analogamente, per altri indagati, ha trascurato i controlli di polizia in cui erano stati trovati in possesso delle utenze a loro attribuite e i movimenti concomitanti con gli autori dei furti. La Corte richiama il principio per cui il giudice del riesame deve compiere una valutazione totale e autonoma, confrontandosi con le ragioni del provvedimento impugnato e dando conto dell’intero compendio accusatorio, pena il vizio di motivazione. L’ordinanza impugnata, invece, ha esaminato gli elementi in modo frammentario, rifuggendo da una visione d’insieme che avrebbe potuto consolidare il quadro indiziario.
Implicazioni Pratiche
- Redazione della querela per società: nell’atto di querela presentato per conto di una società di capitali, è sufficiente che il dichiarante si qualifichi come amministratore o legale rappresentante, senza necessità di allegare la procura o indicare la fonte specifica del potere, che si presume dalla carica; l’avvocato deve evitare di far eccepire l’invalidità per mancata produzione di documentazione ulteriore.
- Utilizzo della riserva di costituzione di parte civile: in sede di denuncia, la formula con cui la persona offesa si riserva di costituirsi parte civile costituisce valida querela, manifestando inequivocamente la volontà di punizione; il difensore della persona offesa può avvalersi di tale riserva per superare eccezioni di improcedibilità sollevate dalla controparte.
- Impugnazione del riesame cautelare: nel ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame che annulli la custodia cautelare, il Pubblico Ministero deve evidenziare gli elementi indiziari trascurati o parcellizzati, insistendo per una valutazione globale del compendio accusatorio; la difesa, invece, deve contestare la mancata considerazione di elementi a favore, ma non può limitarsi a censure generiche.
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