Sospensione per pregiudizialità amministrativa facoltativa e non necessaria (TAR Sicilia n. 2156 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione del processo per pregiudizialità tecnica è obbligatoria solo quando la causa pregiudicante è definita con sentenza passata in giudicato ovvero quando una specifica disposizione normativa impone di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante. Se la sentenza di primo grado che ha definito il giudizio pregiudicante è impugnata con appello, la sospensione del giudizio pregiudicato non opera ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., ma può essere disposta solo in via facoltativa ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. La mera pendenza del gravame su sentenza di primo grado non impone l’attesa, né il giudice è tenuto a sospendere quando non emergano ragioni che rendano discutibile la decisione impugnata e il differimento contrasterebbe con la ragionevole durata del processo.

Il Fatto

Il ricorrente, comproprietario di un compendio immobiliare, aveva impugnato davanti al giudice amministrativo l’ordinanza di demolizione e il diniego di sanatoria edilizia, oltre alla determina che quantificava la sanzione pecuniaria. Sopravvenuta l’ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell’art. 2 del R.D. n. 639/1910 per il pagamento di euro 20.000,00, il ricorrente aveva convenuto il Comune davanti al Tribunale Civile.

Il giudice ordinario ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo, indicando il TAR Catania in sede di giurisdizione esclusiva. Il ricorrente ha quindi riassunto il giudizio. Nel corso di questo è stata depositata la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti sul giudizio presupposto; di qui l’istanza di sospensione del processo in attesa dell’appello proposto avverso quella sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la domanda di sospensione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., prospettata dal ricorrente in ragione del rapporto di pregiudizialità tra il giudizio d’appello pendente e quello in esame.

La domanda non supera lo scrutinio. Il Collegio richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di sospensione necessaria, quando tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è obbligatoria ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., ma può essere adottata in via facoltativa ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ.

Il Collegio sottolinea che la sola circostanza che i due giudizi non pendano nello stesso grado esclude l’operatività dell’art. 295 cod. proc. civ., indipendentemente da ogni ulteriore valutazione sul nesso che li lega. La sospensione necessaria presuppone due giudizi collegati in senso tecnico-giuridico e pendenti nello stesso grado.

Esclusa la fattispecie necessaria, il Collegio non ravvisa motivi per disporre l’attesa della pronuncia d’appello ai sensi dell’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. La decisione di primo grado non presenta profili che la rendano discutibile; il giudizio è risalente al 2023; non risulta fissata l’udienza di discussione del gravame. La sospensione protrarrebbe il processo in violazione del principio della ragionevole durata del processo.

Nel merito, il motivo di invalidità derivata è infondato. Il Collegio richiama la sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti sul giudizio presupposto, donde il rigetto del ricorso in esame, non potendosi ravvisare la dedotta invalidità derivata. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti stante la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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