Clausola di salvaguardia legittima se preclude impugnazione tetti spesa sanitaria (TAR Campania n. 91 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È legittima la clausola di salvaguardia inserita nei contratti stipulati dalle strutture sanitarie private accreditate con il servizio sanitario regionale, con la quale l’aderente accetta espressamente ed incondizionatamente i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e ogni altro atto collegato o presupposto. La sottoscrizione del contratto priva la struttura della legittimazione ad impugnare gli atti di programmazione economica che la riguardano e rende inammissibile il ricorso. La clausola non viola l’art. 1462 c.c., non ha oggetto indeterminato e non contrasta con gli artt. 24 e 113 Cost., prevalendo l’interesse pubblico al contenimento della spesa sanitaria.

Il Fatto

La società ricorrente, struttura privata accreditata con il servizio sanitario nazionale per la branca di patologia clinica, impugnava la delibera della Giunta regionale della Campania n. 757 del 27 dicembre 2024, con cui erano stati assegnati i volumi massimi di prestazioni e i correlati limiti di spesa per l’esercizio 2024 e, in via provvisoria, per il 2025, insieme agli atti applicativi dell’azienda sanitaria locale.

La ricorrente lamentava il sostanziale cristallizzarsi dei budget già assegnati, il mancato riconoscimento delle premialità previste dall’Allegato B alla D.G.R.C. n. 215/2022 e l’aumento dal 3% al 5% della variazione conseguente agli indicatori di performance. Si costituivano la Regione Campania e l’ASL, eccependo l’inammissibilità del ricorso per l’intervenuta sottoscrizione del contratto recante la clausola di salvaguardia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione delle amministrazioni resistenti. La clausola di salvaguardia, introdotta dal Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro, si risolve in una dichiarazione con cui la struttura accetta a monte i provvedimenti che determinano tetti di spesa e tariffe, quali parti integranti del contratto e presupposti del medesimo. La sua funzione è intercettare e prevenire ogni conflitto, già in essere o potenziale, tra amministrazione e struttura accreditata (Cons. Stato, 11 dicembre 2023, n. 10652).

Quanto ai limiti di spesa relativi agli anni 2024 e 2025, il ricorso è pertanto inammissibile. Il Collegio esclude il contrasto della disciplina degli artt. 8-bis, 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 con i principi di diritto unionale, stante la prevalenza degli interessi pubblici sottesi alla disciplina nazionale (TAR Campania, Napoli, sez. IX, n. 213/2025). Non sussistono quindi i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE. L’ipotetica nullità della clausola ex art. 1418 c.c. comporterebbe la caducazione dell’intero contratto ex art. 1419 c.c., poiché la parte pubblica non avrebbe più interesse alla conclusione dell’accordo (Cons. Stato, sez. III, 20 aprile 2023, n. 3997).

Il Collegio dà atto del contrasto con il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, che con ordinanza n. 130/2025 e sentenza n. 650/2025 ha ritenuto la clausola nulla per violazione dell’art. 1462 c.c., per indeterminatezza dell’oggetto e per contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost.. Auspicato un chiarimento dell’Adunanza plenaria, il Collegio rileva che ai sensi dell’art. 99 c.p.a. non può essere il giudice di primo grado a sollevare la questione, e aderisce all’orientamento del Consiglio di Stato.

Quanto all’art. 1462 c.c., il presupposto del C.g.a. — che l’annullamento della delibera determini la nullità del contratto — è tutt’altro che pacifico, poiché l’annullamento dell’atto presupposto determina l’inefficacia e non la nullità del contratto. L’oggetto della clausola è poi sufficientemente determinato e determinabile, essendo circoscritto ai provvedimenti sui tetti di spesa, sulle tariffe e agli atti collegati, con effetti limitati all’annualità regolata dal contratto. Infine, non vi è violazione degli artt. 24 e 113 Cost.: gli operatori privati che intendono operare nella sanità pubblica devono accettare i limiti imposti dal Piano di rientro (Cons. Stato, sez. III, n. 8879/2019), in funzione del superiore interesse al contenimento della spesa (Corte cost. n. 238/2014 e n. 36/2021). Il controllo giurisdizionale non è escluso, essendo la legittimità della clausola stata ripetutamente scrutinata in sede giudiziaria. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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