Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Piemonte n. 1369 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario del lavoro e ne ordina l’esecuzione. L’art. 114 cod. proc. amm. consente di ricorrere al processo di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario, con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme liquidate. L’esecuzione va disposta entro un termine perentorio, con nomina, per il caso di perdurante inerzia, di un commissario ad acta che opera su istanza del creditore. Non è dovuta la rivalutazione monetaria quando la parte non alleghi un’incidenza superiore al tasso di interesse legale.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1633/2025, emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato alla corresponsione, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo di euro 1.000,00 quale contributo per la formazione, in relazione agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

La sentenza è stata pubblicata, notificata e passata in giudicato, ma l’amministrazione non ha dato esecuzione. La ricorrente ha quindi chiesto al giudice amministrativo l’esecuzione del giudicato e la condanna al pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso infruttuosamente il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, che condiziona l’esperibilità dell’ottemperanza al decorso del termine per l’adempimento spontaneo dell’amministrazione. Non risultava contestato che l’amministrazione avesse omesso di ottemperare al giudicato.

Su queste basi il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate in favore della ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Quanto agli interessi, sono dovuti nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo, come previsto dal titolo.

Il Collegio ha escluso la rivalutazione monetaria, poiché la ricorrente non ha allegato un’incidenza maggiore rispetto al tasso di interesse di legge. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, provvedendo entro i successivi centoventi giorni.

Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell’amministrazione, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *