Obbligo vaccinale militare e congedo parentale: no alla decurtazione di anzianità (TAR Piemonte n. 676 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo vaccinale anti-COVID-19 grava su tutto il personale del comparto difesa che non sia in quiescenza, restando irrilevante che, al momento dell’entrata in vigore della norma, il dipendente versi in congedo ordinario o parentale: la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento, anche futuro, dell’attività lavorativa, da valutare in astratto e non in concreto. La sospensione dall’attività lavorativa e dalla retribuzione conseguente all’inadempimento è legittima e non viola l’art. 32 Cost., secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale. Le norme emergenziali hanno però natura eccezionale e vanno interpretate restrittivamente: esse non possono imporre al dipendente ulteriori conseguenze pregiudizievoli non espressamente previste, come la decurtazione dell’anzianità di grado e la perdita della quota di maturazione del congedo ordinario.
Il Fatto
Un militare appartenente al comparto difesa, in servizio presso l’Aeronautica Militare, veniva invitato dal proprio Comando a produrre la documentazione relativa al ciclo vaccinale anti-COVID-19. Nel medesimo periodo l’interessato aveva ottenuto il congedo parentale e comunicava al Comando che avrebbe trasmesso la documentazione al rientro in servizio.
Accertata l’inosservanza dell’obbligo, il Comando disponeva la sospensione dall’attività lavorativa per quindici giorni, con sospensione della retribuzione e interruzione del congedo parentale. Da tale sospensione derivava la detrazione di quindici giorni di anzianità assoluta di grado e la perdita di analoga quota nella maturazione del congedo ordinario. Il militare impugnava l’atto di sospensione con ricorso introduttivo e i decreti di decurtazione con motivi aggiunti, chiedendo anche la rimessione alla Corte costituzionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dal Ministero in ragione del D.L. n. 24/2022. La disciplina sopravvenuta, entrata in vigore il 25 marzo 2022, si applica ai provvedimenti adottati da quel momento in poi; le vicende di causa si erano invece esaurite prima, restando assoggettate alla normativa previgente.
Nel merito del ricorso introduttivo, il Tribunale ricostruisce il quadro emergenziale: l’art. 4 ter D.L. 44/2021, introdotto dall’art. 2 D.L. 172/2021, ha esteso l’obbligo vaccinale al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, prevedendo quali uniche esimenti i casi di accertato pericolo per la salute. L’obbligo riguarda i dipendenti “in forza” al settore difesa e non in quiescenza, senza che rilevi lo stato di congedo.
Il Collegio esclude i presupposti per investire la Corte costituzionale: le questioni sono manifestamente infondate, avendo la Consulta già esaminato doglianze corrispondenti con le pronunce nn. 199/2025, 188/2024, 185/2023, 15/2023 e 14/2023, ritenendo l’obbligo conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità e legittimi gli effetti sfavorevoli sul piano retributivo.
Quanto alla violazione dell’art. 32 D. Lgs. 151/2001 e dell’art. 11, comma 7, D.P.R. 40/2018, il motivo è infondato: il ricorrente avrebbe potuto adempiere all’obbligo vaccinale senza riprendere l’attività ordinaria, conservando il congedo; la sua inosservanza ha legittimato l’interruzione, in ragione del carattere eccezionale della normativa. Il Tribunale nega poi il risarcimento, trattandosi di attività amministrativa di natura dichiarativo-vincolata.
I motivi aggiunti sono invece parzialmente accolti. La doglianza fondata riguarda l’art. 858 del codice dell’ordinamento militare: proprio l’eccezionalità della disciplina impone un’interpretazione restrittiva ed esclude ulteriori conseguenze pregiudizievoli non previste, quali la decurtazione dell’anzianità e la perdita della quota di congedo ordinario. La formula “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento” va riferita agli aspetti intrinseci della retribuzione, non a voci eterogenee. Il Collegio annulla quindi i decreti di decurtazione e condanna l’Amministrazione alla ricostruzione dell’anzianità e al ricalcolo del congedo ordinario. Le spese sono compensate per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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