Ottemperanza al giudicato sulle spese di lite e interessi di pieno diritto (TAR Trentino-Alto Adige n. 23 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il credito pecuniario per le spese di lite, consacrato in un titolo esecutivo, e’ liquido ed esigibile e produce interessi di pieno diritto ai sensi dell’art. 1282, comma 1, cod. civ., a prescindere dalla mora e senza necessita’ di apposita condanna. In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare piena e integrale esecuzione al titolo, liquidando anche gli interessi corrispettivi dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo. La procedibilita’ del ricorso presuppone la notificazione del titolo ai fini esecutivi e il decorso del termine dilatorio, salva la certificazione del passaggio in giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trento una sentenza che accoglieva le sue domande e condannava l’Amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in una somma determinata. La sentenza, notificata ai fini esecutivi, non veniva impugnata e passava in giudicato.

Dopo l’invio dei conteggi degli importi dovuti, rimasti senza riscontro, il ricorrente avviava una procedura espropriativa mobiliare presso terzi, conclusasi negativamente per l’assenza di somme pignorabili. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento delle spese e, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione non si e’ costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente affermato la correttezza dell’incardinamento del giudizio innanzi a se’ stesso, ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm., con ricorso regolarmente notificato secondo l’art. 11, comma 1, R.D. n. 1611/1933, come modificato dall’art. 1 della legge n. 260/1958, che impone la notificazione alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel distretto dell’autorita’ giudiziaria adita.

Ha poi verificato la procedibilita’ del ricorso: la sentenza del giudice ordinario era stata certificata come passata in giudicato, nel rispetto dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., ed era stata previamente notificata ai fini esecutivi all’Amministrazione tenuta a eseguirla. Era inoltre ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Sulla base della documentazione non contrastata, il Collegio ha rilevato che la sentenza non risultava adempiuta in punto pagamento delle spese. Ha quindi accolto la domanda, ordinando all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., di dare piena e completa ottemperanza entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza.

Il Collegio ha statuito che sulla somma dovuta devono essere calcolati e pagati anche gli interessi legali, quali interessi corrispettivi ex art. 1282 cod. civ., decorrenti dalla data di deposito della sentenza posta a fondamento della pretesa e fino al soddisfo, da intendersi fino all’emissione del mandato di pagamento. Ha richiamato il principio per cui i crediti liquidi ed esigibili consacrati in un titolo esecutivo producono interessi di pieno diritto, a prescindere dalla mora, con riferimento alle spese di giudizio liquidate nel titolo, richiamando Cass. civ., sez. VI, n. 17437 del 2018 e TAR Lazio, sez. II ter, n. 21693 del 2025.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Collegio le ha poste a carico dell’Amministrazione secondo il principio della soccombenza. Il Collegio si e’ riservato, su eventuale istanza di parte, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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