Ottemperanza al giudicato civile con commissario ad acta e segnalazione alla Corte (TAR Piemonte n. 672 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sussistenza di un titolo esecutivo formato da una sentenza del giudice ordinario, notificata all’Amministrazione e divenuta definitiva, impone al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato ove sia decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996. L’accertata inerzia dell’Amministrazione legittima la nomina sin d’ora di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. Qualora l’inerzia assume carattere seriale e reiterato, con plurime condanne inottemperate a carico dell’Erario, il Collegio dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti per i profili di propria competenza. Il compenso del commissario, affidato a un dipendente pubblico, è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docente in suo favore. Il titolo, pubblicato il 03.10.2024 e notificato il 09.10.2024, era passato in giudicato.
La parte ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi legali, e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Alla camera di consiglio del 6 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023.
Il titolo è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non vi è contestazione sull’omessa esecuzione del giudicato.
Il Tribunale ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti e funzionari della Direzione generale competente.
Il Collegio ha precisato che le funzioni commissariali, affidate a un dipendente pubblico, sono connesse ai compiti istituzionali, con conseguente inclusione del compenso in quello già percepito. Le spese sono poste a carico del Ministero, liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014 e ridotte per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva.
Da ultimo, il Tribunale ha rilevato che l’inerzia del Ministero non costituisce un’ipotesi isolata, ma si inserisce in un contenzioso seriale con plurime condanne inottemperate a carico dell’Erario. Ha pertanto disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura della Corte dei Conti presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio.
Nota della Redazione
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