Nessuna detrazione di anzianità al militare sospeso per inottemperanza all’obbligo vaccinale (TAR Sicilia n. 939 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021 limita espressamente le conseguenze della sospensione dal servizio del militare inottemperante all’obbligo vaccinale alla sola mancata corresponsione della retribuzione o di altro compenso. Trattandosi di disciplina eccezionale, adottata per fronteggiare l’emergenza pandemica, essa non è suscettibile di applicazione analogica né di interpretazione estensiva. Ne deriva che dal provvedimento di sospensione non può discendere l’ulteriore effetto della detrazione dell’anzianità di servizio per il periodo corrispondente. Il giudice amministrativo deve disapplicare la norma regolamentare che, incidendo su situazioni di diritto soggettivo, si ponga in contrasto con una fonte di rango superiore.

Il Fatto

La ricorrente, graduato capo dell’Esercito in servizio permanente presso un reggimento, non ha ottemperato all’obbligo vaccinale imposto agli appartenenti alle Forze Armate durante la pandemia. Con atto del comandante del reggimento è stata sospesa dal servizio per la durata complessiva di sessantasei giorni. Il Ministero della Difesa ha poi detratto dalla sua anzianità di grado l’intero periodo di sospensione, spostandola nel ruolo e postergandola rispetto ad alcuni parigrado.

La ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale di detrazione, le circolari ministeriali presupposte e, con motivi aggiunti, il d.P.C.M. 12.10.2021 recante le Linee guida sulla certificazione verde. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione dell’atto presupposto, sostenendo che la decurtazione fosse effetto vincolato ed implicito della sospensione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal dato letterale. L’art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021 è esplicito nel collegare alla sospensione la sola mancata corresponsione della retribuzione, senza prevedere alcuna incidenza sull’anzianità. La norma, di carattere eccezionale, sfugge all’analogia e all’interpretazione estensiva: le conseguenze della sospensione restano dunque circoscritte a quanto la legge espressamente stabilisce.

Su questa linea il Collegio richiama il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 544 del 12.03.2025, secondo cui dal provvedimento di sospensione per inottemperanza all’obbligo vaccinale non può derivare l’ulteriore conseguenza della deduzione dell’anzianità di servizio per il periodo corrispondente.

L’eccezione di inammissibilità è respinta. Il d.P.C.M. 12.10.2021, nel prevedere che i giorni di assenza ingiustificata comportino perdita di anzianità, si pone in contrasto con la fonte legislativa. Poiché si tratta di norma regolamentare incidente su una situazione di diritto soggettivo, il giudice è tenuto a disapplicarla in ossequio al principio di gerarchia delle fonti, indipendentemente dalla sua mancata impugnazione. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. II, n. 219 del 09.01.2020 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 1 del 05.01.2015.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi accolti e il decreto dirigenziale di detrazione è annullato. Le spese sono compensate in ragione della novità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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