Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta senza compenso (TAR Sicilia n. 940 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione del giudicato amministrativo, il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando risulti provato il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione debitrice. Accertati tali presupposti ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro un termine assegnato e, in caso di perdurante inerzia, nomina commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva. Al commissario interno all’Amministrazione condannata non compete alcun compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 4218/2024 del Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare, a titolo di carta docente, una somma pari a complessivi € 2.500,00, oltre alla rifusione delle spese processuali con distrazione in favore del difensore. Il titolo esecutivo era stato notificato all’Amministrazione a mezzo PEC in data 19 novembre 2024.

Con ricorso notificato il 9 ottobre 2025 e depositato il successivo 22 ottobre, il ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la mancata esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito in giudizio senza ottemperare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato del titolo, attestato da documentazione versata in atti, e all’inutile decorso del termine dilatorio decorrente dalla notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione, di cui è stata fornita prova.

Accertata la perdurante inerzia, il ricorso è stato accolto ed è stato emesso l’ordine di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato quale commissario ad acta, su sollecitazione della parte interessata, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del medesimo Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito di adeguata competenza.

Sul punto relativo al compenso, il Collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della medesima legge, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come confermato da plurimi precedenti amministrativi. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza.

Infine, le spese di lite sono state liquidate secondo l’ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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