Obbligo vaccinale militare: sospensione legittima, illegittima la decurtazione di anzianità (TAR Lazio n. 1084 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e dalla retribuzione, disposta per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, consegue ex lege all’accertamento dell’inadempimento, senza margini di discrezionalità in capo all’Amministrazione. L’art. 4-ter d.l. n. 44/2021 costituisce norma speciale che individua nella sospensione l’unica conseguenza dell’inadempimento, con la sola privazione della retribuzione o di altro compenso. È pertanto illegittima ogni ulteriore conseguenza, quale la decurtazione di anzianità nel grado per il periodo di sospensione, che non trova copertura nella disciplina emergenziale né nelle ipotesi tassative dell’art. 858, comma 1, del Codice dell’Ordinamento Militare.

Il Fatto

Il ricorrente, appuntato scelto in servizio nell’Arma dei carabinieri, ha impugnato il provvedimento del 13 aprile 2022 con cui è stata disposta nei suoi riguardi l’immediata sospensione dal servizio per inosservanza dell’obbligo vaccinale, con la conseguente mancata corresponsione della retribuzione, unitamente alle circolari ministeriali in materia e alle fonti normative di rango primario richiamate.

Con successivo atto di motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento del 5 agosto 2022, con il quale è stata disposta una detrazione di anzianità nel grado e nella decorrenza della qualifica speciale per il periodo di durata della precedente sospensione. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto la natura giuridica dell’atto di sospensione. L’art. 4-ter d.l. n. 44/2021 stabilisce che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati e che l’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto. Da tale disciplina la sospensione discende come effetto immediato e diretto, senza alcuna valutazione discrezionale dell’Amministrazione.

Sul piano della legittimità costituzionale, il TAR richiama le pronunce della Corte cost. n. 188 del 2024, oltre alle sentenze n. 14 e n. 15 del 2023 e n. 185 del 2023, che hanno riconosciuto la compatibilità della misura con gli artt. 2, 3 e 32 Cost. La sospensione è stata qualificata come adempimento di un obbligo di sicurezza del datore di lavoro, coerente con l’art. 2087 cod. civ. e con l’art. 18 d.lgs. n. 81/2008, mentre la mancata prestazione lavorativa comporta il venir meno del sinallagma funzionale del contratto, giustificando l’assenza della retribuzione.

Infondate le censure relative al d.l. n. 24/2022, disciplina estranea al caso di specie, poiché la sospensione è stata adottata nella vigenza della normativa previgente. Infondate anche le doglianze sull’asserita natura sperimentale del vaccino, risultando lo stesso non riconducibile a una sperimentazione clinica secondo le attestazioni delle autorità competenti, con conseguente estraneità del regolamento UE 2014/536.

È invece fondata la censura sulla decurtazione di anzianità. L’art. 4-ter d.l. n. 44/2021, norma speciale, limita le conseguenze della sospensione alla mancata percezione della retribuzione o di altro compenso e deroga a ogni disposizione generale. Nell’ottica del punto di equilibrio tra autodeterminazione e tutela della collettività, l’interpretazione va condotta in senso stretto, restando illegittima ogni ulteriore conseguenza. L’art. 858, comma 1, cod. ordinamento militare contempla la detrazione di anzianità per cause specifiche, tutte di rilievo disciplinare, ipotesi non integrata dal caso in esame.

Il ricorso è pertanto accolto parzialmente, con annullamento degli atti impugnati nella sola parte relativa alla decurtazione di anzianità, e respinto per il resto. Le spese sono compensate per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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