Quote latte: il ricalcolo Agea non può ignorare il giudicato sulla titolarità della quota (TAR Lombardia n. 1078 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ricalcolo del prelievo supplementare latte ai sensi dell’art. 10-bis del D.L. n. 69/2023, l’Amministrazione è tenuta a conformarsi ai giudicati di annullamento, siano essi relativi alla revoca della quota o alle imputazioni di prelievo, e non può fondare il nuovo calcolo sul presupposto, ormai superato, dell’assenza di quota in capo al produttore. La presenza di due pronunce di annullamento, ancorché fondate su motivi diversi ma concorrenti, non configura un contrasto di giudicati. Ne consegue che, se la produzione delle annate interessate risulta inferiore alla quota, il produttore non deve essere assoggettato ad alcun prelievo. Inoltre, l’esenzione dagli interessi di cui all’art. 34, comma 10, della legge n. 119/2003 costituisce incentivo collegato alla rateizzazione e non è estensibile ai produttori che non vi abbiano aderito.
Il Fatto
Un’azienda agricola produttrice di latte impugnava il provvedimento con cui Agea, in ottemperanza a diverse sentenze del Consiglio di Stato, aveva ricalcolato il prelievo supplementare per le annate 1995/96, 1996/97 e 2001/02, determinando importi a titolo di capitale e interessi. Avverso tale ricalcolo, l’azienda deduceva che per le prime due annate Agea aveva calcolato il prelievo sull’intera produzione, presupponendo la revoca della quota, poi annullata con efficacia retroattiva dal TAR Lazio. Per l’annata 2001/02, contestava invece la correttezza e la trasparenza dei dati utilizzati per la compensazione nazionale e l’applicazione degli interessi.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente dichiarato l’irrilevanza dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da Agea, poiché formulata solo in una relazione dell’organo amministrativo e comunque successivamente alla decisione sulla domanda cautelare, che aveva già implicito riconosciuto la competenza del giudice adito.
Nel merito, il Collegio ha accolto il primo motivo di ricorso relativo alle annate 1995/96 e 1996/97. La vicenda vedeva l’azienda titolare di una quota QRI di 4.287 quintali, revocata da Agea nel 1998. Il provvedimento di revoca era stato però annullato dal TAR Lazio nel 2012, con efficacia retroattiva. Sulla base di tale annullamento, il TAR Lazio aveva accolto il ricorso individuale contro l’imputazione di prelievo per le due annate, mentre un successivo ricorso collettivo era stato solo parzialmente accolto. Agea eccepiva la prevalenza del giudicato di rigetto. Il TAR ha escluso il contrasto di giudicati, rilevando che la sentenza di rigetto era stata riformata dal Consiglio di Stato, che aveva annullato le imputazioni per l’illegittimità della compensazione nazionale. Pertanto, si erano formati due giudicati favorevoli, fondati su ragioni concorrenti. Agea, invece, ha effettuato il ricalcolo assumendo una quota pari a zero, assoggettando a prelievo l’intera produzione (359.421 kg e 381.895 kg), quando questa era inferiore alla quota disponibile di 428.700 kg. Il provvedimento è stato quindi annullato per tali annate, senza rinvio, in assenza di esubero.
Sono stati, invece, respinti i motivi relativi all’annata 2001/02. Il TAR ha ritenuto infondata la censura sui dati del ricalcolo, in quanto Agea aveva fornito una ricostruzione dettagliata del metodo di calcolo, inclusa la spiegazione del “fattore di compensazione”, e i dati di produzione erano coperti dal giudicato. Inammissibile è stata considerata la contestazione dell’attendibilità della produzione nazionale, anch’essa coperta dal giudicato e comunque non supportata da prove sufficienti a superare la presunzione di legittimità dei dati utilizzati dall’Amministrazione. Infine, il TAR ha ritenuto corretta l’applicazione degli interessi, in base all’art. 10-bis della L. n. 103/2023, non essendo l’esenzione di cui alla legge n. 119/2003 applicabile ai produttori che non avevano aderito alla rateizzazione.
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Nota della Redazione
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