Accesso civico generalizzato e difensivo alla revoca dell’aggiudicazione (TAR Marche n. 718 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso a un provvedimento adottato nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica è illegittimo ove fondato su un richiamo generico alla riservatezza, privo di motivazione sulla concreta sussistenza di un pregiudizio. L’ostensione trova fondamento sia nell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, esercitabile anche in assenza di posizione qualificata, sia nell’accesso difensivo di cui agli artt. 22 e ss. e 24, comma 7, della legge n. 241/1990. In tale seconda ipotesi l’Amministrazione non può sindacare l’utilità concreta o la decisività del documento, dovendo limitarsi a verificarne l’astratta pertinenza rispetto alle esigenze difensive. La riservatezza, inoltre, va valutata in concreto, ipotizzando l’oscuramento delle sole informazioni effettivamente protette ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 36/2023.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava a una procedura di gara indetta per la fornitura di contatori per acqua potabile, classificandosi seconda. Impugnava l’aggiudicazione disposta in favore di altra società dinanzi al TAR Veneto, deducendo profili concernenti la provenienza e la conformità dei prodotti offerti. Nel contesto di quel giudizio, la società presentava istanza di accesso civico generalizzato e, in via subordinata, di accesso documentale difensivo, chiedendo l’ostensione del provvedimento di revoca, poi qualificato come decadenza, dell’aggiudicazione adottato dalla società resistente in una distinta procedura.
Con nota del 16 gennaio 2026, la resistente respingeva l’istanza, richiamando l’insussistenza dei presupposti dell’accesso civico, le esigenze di tutela della riservatezza dell’impresa interessata e la mancanza di un interesse concreto e attuale. La ricorrente proponeva allora ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., chiedendo l’annullamento del diniego e la condanna all’esibizione, con nomina di un commissario ad acta in caso di inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso muovendo da un duplice fondamento. Anzitutto la richiesta trova titolo nell’accesso civico generalizzato. Diversamente dall’accesso documentale, che presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, quello civico risponde a esigenze di trasparenza e controllo diffuso sull’attività amministrativa e può essere esercitato anche in assenza di una posizione qualificata. Il provvedimento richiesto attiene all’esercizio del potere amministrativo nell’ambito di una procedura a evidenza pubblica, sicché la sua ostensione è coerente con le finalità del d.lgs. n. 33/2013.
Non risultano configurabili i limiti dell’art. 5-bis del medesimo decreto, in particolare quello posto a tutela degli interessi economici e commerciali della controinteressata. L’Amministrazione si è limitata a un richiamo generico alla riservatezza, privo di supporto motivazionale circa il concreto pregiudizio derivante dall’ostensione, e senza interpellare la ditta interessata.
Il ricorso è fondato anche sotto il profilo dell’accesso difensivo. La ricorrente ha allegato la pendenza di un giudizio relativo a una procedura di gara analoga, chiarendo che il documento potrebbe essere utile alla difesa delle proprie ragioni, in relazione a contestazioni su prodotti simili e profili tecnici sovrapponibili. Sussiste quindi il necessario rapporto di strumentalità tra documentazione richiesta e interesse fatto valere.
Il Collegio richiama Cons. Stato VI, 19 maggio 2023, n. 4999, secondo cui in materia di accesso difensivo l’Amministrazione non può sindacare la concreta utilità o decisività del documento, dovendo verificare la sola astratta pertinenza. La resistente ha invece illegittimamente subordinato l’ostensione a una valutazione della rilevanza probatoria, escludendola integralmente. Parimenti generico è il richiamo alla riservatezza, non essendo stata valutata la possibilità di un accesso parziale mediante oscuramento delle sole informazioni effettivamente riservate, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 36/2023.
Il diniego è pertanto illegittimo per violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 e degli artt. 22 e ss. e 24, comma 7, della legge n. 241/1990. Il ricorso è accolto, con annullamento del diniego e ordine di consentire l’accesso, salvo oscuramento dei dati effettivamente riservati. Non si nomina il commissario ad acta, non ravvisandosi motivi di ritardo. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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