Richiesta contributiva AGCOM al broker annullata per difetto di motivazione (TAR Lazio n. 1934 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta con cui l’AGCOM, in funzione di vigilanza sull’applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150, intima a un operatore il pagamento del contributo per l’anno di riferimento presuppone che ne sia accertata e motivata la riconducibilità ai perimetri applicativi delineati dagli artt. 1 e 2 del Regolamento. Ove l’Autorità si limiti ad affermare l’assoggettabilità senza precisare, in concreto, la natura dei servizi resi e i rapporti contrattuali con gli utenti commerciali, il provvedimento è affetto da difetto di motivazione. Alla carenza motivazionale si aggiunge l’autonomo vizio derivante dall’omesso coinvolgimento del destinatario nel procedimento, con lesione del contraddittorio procedimentale. Il giudice annulla l’atto e rimette all’Amministrazione il riesame della posizione del ricorrente.
Il Fatto
Una società appartenente a un gruppo attivo nell’intermediazione online nel settore assicurativo impugna, con ricorso introduttivo, la richiesta di informazioni adottata dall’AGCOM nell’aprile 2022. L’Autorità, sul presupposto che alcuni servizi del gruppo potessero ricadere nel perimetro del Regolamento P2B, aveva chiesto gli accordi commerciali in essere con gli utenti business e la documentazione sulle procedure di reclamo e mediazione, fissando un termine breve e richiamando il regime sanzionatorio.
Con atto per motivi aggiunti la società impugna poi la nota con cui l’Autorità, qualificandola come fornitrice di servizi di intermediazione online e/o di motori di ricerca online, le chiede di regolarizzare la posizione contributiva per l’anno 2021 e di versare il contributo, oltre interessi. La ricorrente nega di rientrare nel campo di applicazione del Regolamento e lamenta la mancata partecipazione al procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara inammissibile il ricorso introduttivo. La richiesta di informazioni integra un atto di vigilanza di carattere interlocutorio e notiziale, privo di contenuto determinativo e di attuale lesività, destinato a tradursi solo in via eventuale in successive determinazioni prescrittive o sanzionatorie. Manca, dunque, l’interesse ad agire ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., richiamandosi la Sezione a propri precedenti su fattispecie analoghe.
Il Collegio rileva altresì un possibile difetto di interesse sotto il profilo soggettivo, poiché la richiesta di informazioni risulta indirizzata al gruppo e non alla singola società ricorrente.
Sui motivi aggiunti, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo. L’art. 15 del Regolamento (UE) 2019/1150 impone agli Stati membri l’adeguata ed efficace applicazione del Regolamento; l’art. 1, comma 515, della legge n. 178/2020 ha affidato all’AGCOM tale compito, anche mediante linee guida, codici di condotta e raccolta di informazioni. Il Regolamento individua gli obblighi dei fornitori di servizi di intermediazione online e dei fornitori di motori di ricerca online, definiti dagli artt. 2, parr. 2, 3, 5 e 6, e si applica ai sensi dell’art. 1, par. 2 ai servizi forniti a utenti commerciali stabiliti nell’Unione che offrono beni o servizi a consumatori nell’Unione.
Su questa base il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti è ritenuto oggettivamente carente di motivazione: l’Autorità non ha precisato, con riferimento alla fattispecie concreta, i perimetri di applicazione del Regolamento né le ragioni dell’assoggettabilità della società. La ricorrente, broker assicurativo regolamentato, ha dedotto di non fornire i servizi considerati e di operare sulla base di contratti singolarmente negoziati, prospettiva che incide anche sul Considerando 14, che richiama le condizioni stabilite unilateralmente dal fornitore.
Assume rilievo dirimente anche il mancato coinvolgimento della società nel procedimento istruttorio prodromico, con lesione del diritto di difesa e del contraddittorio procedimentale. Il ricorso per motivi aggiunti è pertanto accolto per difetto di motivazione e per violazione delle garanzie procedimentali; gli ulteriori motivi restano assorbiti, dovendo l’Amministrazione riesaminare la posizione della ricorrente. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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