Obbligo vaccinale e sospensione dal servizio del carabiniere (TAR Lazio n. 1115 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la sospensione dal servizio e dalla retribuzione del personale militare che non ottemperi all’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La misura trova giustificazione nel principio di solidarietà e in un bilanciamento non irragionevole tra autodeterminazione individuale e tutela della collettività. La mancata vaccinazione determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità di svolgere le mansioni e il venir meno del sinallagma funzionale del contratto, con conseguente non spettanza della retribuzione e di ogni altro emolumento. La mancata erogazione dell’assegno alimentare non contrasta con i parametri costituzionali, trattandosi di conseguenza di una libera scelta del lavoratore, in ogni momento rivedibile. Non è configurabile responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione una volta accertata la legittimità degli atti impugnati.
Il Fatto
Il ricorrente, in servizio presso la Legione Carabinieri Lombardia con funzioni di addetto pattuglie, ha impugnato la nota con cui il Comando ha disposto la sospensione dall’attività lavorativa e dalla relativa retribuzione per inosservanza dell’obbligo vaccinale, unitamente alle norme che tale obbligo introducono, e ha chiesto la condanna delle Amministrazioni al risarcimento dei danni.
A fondamento del gravame ha dedotto l’illegittimità dell’obbligo per categorie di lavoratori senza distinzione delle mansioni, la mancata previsione del tampone in alternativa alla vaccinazione, la disparità di trattamento rispetto alla disciplina del codice militare che riconosce la metà degli assegni al militare sospeso, l’irragionevole bilanciamento tra diritto al lavoro e tutela della salute e il contrasto con la disciplina europea sulla sperimentazione clinica. Respinta la tutela cautelare monocratica e disposta la sospensione impropria del giudizio, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di ulteriore sospensione del giudizio. Il ricorrente non ha dedotto il contrasto tra la direttiva 2000/78/CE e il diritto nazionale, ma un diverso contrasto con il Regolamento UE n. 536/2014: le precisazioni che la Corte di giustizia fornirà in altro giudizio non sarebbero quindi rilevanti. Nel merito, il thema decidendum è circoscritto alla sospensione dal servizio e alla mancata corresponsione della retribuzione, non potendo estendersi alla detrazione dell’anzianità, introdotta con memoria non notificata e perciò inammissibile.
Il gravame è respinto richiamando i principi delle sentenze della Corte costituzionale nn. 14 e 15 del 2023. L’imposizione del trattamento sanitario trova giustificazione nel principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost.: in nome della solidarietà verso gli altri ciascuno può essere obbligato a un trattamento, restando limitata la propria autodeterminazione. Tali principi, espressi per il personale sanitario, valgono anche per il personale militare, considerati i compiti di difesa e sicurezza pubblica, le attività a contatto con terzi e le funzioni indifferibili.
Nel caso concreto l’assunto del ricorrente di svolgere mansioni con contatti sporadici è apodittico e smentito dallo stesso ricorso, che indica funzioni operative di pattuglia. Quanto all’alternativa del tampone, la Corte costituzionale n. 15 del 2023 ha chiarito che l’obbligo vaccinale non è soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili.
La Corte costituzionale n. 188 del 2024 ha poi ribadito che la vaccinazione costituiva requisito essenziale per l’esercizio della professione: la sospensione rappresentava per il datore di lavoro l’adempimento di un obbligo di sicurezza (art. 2087 cod. civ.; art. 18 d.lgs. n. 81/2008), mentre per il lavoratore rientrava negli obblighi di cura e sicurezza (art. 20 d.lgs. n. 81/2008). Il venir meno del sinallagma giustifica la non corresponsione di retribuzione ed emolumenti e la mancata erogazione dell’assegno alimentare, non essendo comparabili le ipotesi di sospensione cautelare per procedimento penale o disciplinare.
Quanto alla dedotta violazione della disciplina sulla sperimentazione clinica, il Collegio esclude che i vaccini siano sperimentali: si tratta di farmaci oggetto di autorizzazione all’immissione in commercio condizionata, con sicurezza ed efficacia attestate dalle autorità competenti. Ne deriva il rigetto della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Respinta la domanda di annullamento, cade anche quella risarcitoria, per difetto del requisito dell’ingiustizia del danno. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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