L’ottemperanza per il pagamento delle spese di lite liquidate dal giudice ordinario è ammissibile davanti al TAR (TAR Lombardia n. 3983 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile anche quando il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, con distrazione a favore del difensore. L’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 legittima la proposizione del ricorso, che deve essere accolto ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia. Per il caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin da subito un commissario ad acta, individuato nel direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato competente, senza liquidazione di alcun compenso trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore di sé medesimo, aveva ottenuto dal Tribunale di Lodi e dal Tribunale di Pavia la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali con distrazione a suo favore, per un importo complessivo di € 1.687,00 oltre spese generali e accessori. Le sentenze, notificate all’Amministrazione nel luglio e nel settembre 2025, erano passate in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione alle sentenze e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda di ottemperanza proposta ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a.. Dagli atti di causa risulta infatti che le sentenze del giudice del lavoro, oggetto della domanda, erano state notificate al Ministero presso la sede reale e sono passate in giudicato. Il ricorso per l’ottemperanza, notificato il 18 maggio 2026, è stato ritenuto rituale, essendo decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Il Collegio ha quindi disposto che il Ministero dia completa esecuzione alle pronunce entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Lodi/Pavia, che dovrà procedere all’esecuzione entro 60 giorni dalla richiesta della parte interessata, anche ricorrendo all’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996.
Quanto alle spese del giudizio, il TAR le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole in € 400,00 oltre accessori e contributo unificato, tenendo conto del limitato impegno richiesto al difensore in una causa seriale che non comporta l’esame di specifiche questioni di fatto e di diritto, richiamando al riguardo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 24 aprile 2026.
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