Sede provinciale del patronato priva di legittimazione attiva (TAR Calabria n. 686 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto l’attestazione e l’accreditamento, da parte dell’INPS, degli interventi di patrocinio svolti da un istituto di patronato ai fini della ripartizione del Fondo di cui all’art. 13 della legge n. 152/2001 appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., involgendo l’esercizio di poteri autoritativi nella fase procedimentale antecedente all’erogazione del contributo. La sede provinciale di un patronato, in quanto mera articolazione territoriale priva di autonomo statuto, di autonomia patrimoniale e decisionale e di distinta soggettività giuridica, è carente di legittimazione attiva: la legittimazione spetta esclusivamente all’ente nazionale riconosciuto con decreto ministeriale. Il ricorso proposto dalla sede periferica è pertanto inammissibile.
Il Fatto
La sede provinciale di un ente di patronato e assistenza sociale agiva davanti al TAR Calabria per l’annullamento del provvedimento implicito di esclusione dell’accredito di sei pratiche previdenziali, chiedendo il riconoscimento del diritto all’attribuzione del relativo punteggio ai fini del finanziamento ex legge n. 152/2001 e del d.m. n. 193/2008, oltre al risarcimento del danno.
Secondo la ricorrente, la prestazione sarebbe stata liquidata in esito a ricorso giudiziale patrocinato da legale convenzionato, oppure all’esito dell’iter amministrativo, senza che l’INPS avesse valorizzato l’attività svolta. L’Istituto resistente eccepiva il difetto di giurisdizione, la carenza di legittimazione attiva della sede provinciale, la tardività del ricorso e, nel merito, l’infondatezza delle domande.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione, rigettandola. Richiamato l’art. 386 cod. proc. civ., la giurisdizione si determina dall’oggetto della domanda in funzione della causa petendi desumibile dal petitum sostanziale, cioè dalla intrinseca natura della situazione soggettiva dedotta, a prescindere dalla prospettazione delle parti.
Il Tribunale rileva che l’attività dell’INPS in contestazione si colloca nella fase procedimentale antecedente al provvedimento attributivo del beneficio. Si tratta di attività lato sensu certificativa, preliminare alle verifiche annuali e alla trasmissione dei dati al Ministero del lavoro per la ripartizione del Fondo Patronati. I motivi di ricorso concernono la riconducibilità delle attività svolte nel novero degli interventi di patrocinio ex art. 3 del d.m. n. 193/2008: non è attività meramente ricognitiva, ma espressione di un giudizio critico su presupposti e regolarità.
Ne deriva che la posizione del patronato non è di diritto soggettivo. L’amministrazione non agisce iure privatorum e la procedimentalizzazione dell’attività valutativa, affidata a distinti soggetti pubblici e infine al Ministero, ne caratterizza la natura autoritativo-provvedimentale. La giurisprudenza ha ricondotto la materia alla giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., come confermato dalla Corte cost. n. 204/2004 e dalle Sezioni Unite n. 20682/2018.
Passando al secondo profilo, il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva. Le articolazioni periferiche di un ente nazionale, osserva il Collegio, possono essere dotate di autonoma legittimazione solo se sussistono concreti indici di autonoma soggettività sotto il profilo patrimoniale, statutario e finanziario. Nel caso di specie tali indici difettano: solo le sedi centrali partecipano al procedimento di verifica annuale (art. 10, comma 4, del d.m. n. 193/2008).
Le previsioni statutarie confermano la conclusione. La rappresentanza legale e giudiziale spetta al Presidente nazionale; la sede provinciale è retta da un responsabile che è lavoratore dipendente subordinato, privo di autonomia decisionale e gerarchicamente dipendente dal legale rappresentante dell’Ente. La sede provinciale è dunque mera articolazione locale, non qualificabile come associazione non riconosciuta dotata di distinta soggettività. Le spese sono compensate in ragione della natura in rito della decisione.
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Nota della Redazione
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